Richiesta agli Ordini sulla nuova Convenzione: e' deontologica?

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Lo SMI-LAZIO invia una dettagliata e motivata rischiesta di chiarimento alla FNOM e agli Ordini regionali: sono deontologicamente corretti certi contenuti del Preaccordo?

Roma, 21/01/09

Prot.13/09

 Al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini
 dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri
 dott. Amedeo Bianco
 
Al Presidente dell’Ordine Provinciale di Frosinone
 dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri
 dott. Fabrizio Cristofari
 
Al Presidente dell’Ordine Provinciale di Latina
 dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri
 dott. Giovanni Maria Righetti
 
Al Presidente dell’Ordine Provinciale di Rieti
 dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri
 dott. Dario Chiriacò
 
Al Presidente dell’Ordine Provinciale di Roma
 dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri
 dott. Mario Falconi
 
Al Presidente dell’Ordine Provinciale di Viterbo
 dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri
 dott. Antonio Maria Lanzetti
 
Oggetto: richiesta di parere sulla compatibilità dell’attuale codice deontologico con la piattaforma negoziale dei futuri Accordi Collettivi (Nazionale e Regionale) per i medici di medicina generale.
 
Il nuovo Codice di Deontologia Medica, pubblicato il 16 dicembre 2006, si è confermato quale Carta Costituzionale dei diritti e dei doveri della professione medica[1]. Tale complesso normativo stabilisce che l’esercizio della medicina s’intenda giuridicamente svolto soltanto in condizioni di libertà e indipendenza (Titolo II, Capo I, art. 4), con la piena esclusività dell’oggetto sociale dell’attività professionale relativamente all’albo di appartenenza (Titolo V, Capo I, art. 65). Inoltre, viene presentata come fattore rilevante, al fine della conservazione dei valori etici, la prevenzione del conflitto d’interesse (Titolo II, Capo II, art. 30) riguardante aspetti economici e non economici del servizio svolto nell’esercizio dell’attività medica[2].
Considerato che il trattato della Commissione europea sui servizi di interesse generale, COM(2003) 270, assegna a ciascuno Stato membro una notevole libertà “nel definire e attuare gli obblighi di servizio pubblico e nell’organizzare la fornitura di servizi di interesse generale” (punto 83) e dichiara, con rigorosa neutralità, che “è irrilevante ai sensi del diritto comunitario se i fornitori di servizi di interesse generale siano soggetti pubblici o privati; essi sono soggetti agli stessi diritti e obblighi” (punto 21), si chiede il pronunciamento da parte degli Ordini professionali e della loro Federazione di un parere in materia di compatibilità deontologica dello stato di Medico di medicina generale con lo sviluppo delle forme associative, previsto dall’attuale piattaforme negoziale per il personale sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario nazionale, quadriennio normativo 2006-2009, relativamente ai seguenti punti:
 
a)      Lo sviluppo di forme associative complesse è posto come pre-requisito; tale condizione deve essere accettata dal medico per poter “accedere” alla convenzione e poter “continuare” ad operare in regime di convenzione col SSN;
 
 
b)      Le risorse destinate a finanziare gli incentivi individuali devono essere impiegate a favore delle forme associative complesse e, quindi, non più ai singoli medici: ciò significa che i singoli medici devono avvalersi di fattori di produzione comuni;
 
c)      Integrazione dei medici di continuità assistenziale con le forme associative complesse e abolizione della possibilità del doppio incarico, con perdita della facoltà di autodeterminazione contrattuale del medico di medicina generale.
 
La necessità di un tale pronunciamento si avverte, soprattutto, in relazione alla logica evoluzione normativa del sistema verso la realizzazione di società cooperative. Queste ultime si riferiscono ad attività associative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci[3]. Le successive modifiche[4], sottolineate dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 10/04 del 18 marzo 2004, confermano e rafforzano la “preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro”. Risulta chiaro come l’ipotesi di un accordo di categoria che sancisca il pre-requisito dell’associativismo ponga, per propria costituzione giuridica, le basi per la dissoluzione del Servizio Sanitario Nazionale in unità territoriali a statuto cooperativistico con totale subordinazione dei medici alla gestione della società.
Certi che il tema affrontato non lascerà insensibili i costitutori e depositari della deontologia professionale medica, comunichiamo la disponibilità del Sindacato dei Medici Italiani a chiarire le questioni in oggetto mediante l’invio di una propria delegazione regionale e/o nazionale.
I membri del tavolo tecnico dott.ri:
Antonio Bertolini
Angelo Filardo
Ermanno De Fazi,
Renzo Giovanelli,
Enrico Porru

In fede

dott. Giammarco Polselli
Segretario regionale
dott.ssa Cristina Patrizi
Segretario organizzativo regionale

[1] Bianco A. Presentazione del Nuovo Codice di Deontologia Medica. la Professione, Anno VIII, Numero 0 – 2006.
[2] Per la definizione e differenziazione della natura economica e/o non economica di un “servizio di interesse generale”, come il servizio sanitario, si fa riferimento al Libro verde sui servizi di interesse generale COM(2003) 270, presentato a Bruxelles, il 21.5.2003, dalla Commissione delle Comunità Europee.
[3] Legge 3 aprile, n.142, “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
[4] Legge 14 febbraio 2003, n.30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.