Errori medici, dal Governo la polizza bonus-malus. Ecco il Testo

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Polizze di durata almeno triennale con un massimale minimo di almeno un milione di euro a sinistro l’anno. Bonus e malus calcolati a scadenza contrattuale e un Fondo ad hoc di garanzia dei rischi sanitari che sarà gestito da Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, interamente partecipata dall’Economia. Con un dettaglio in più: l’accesso prioritario da garantire ai professionisti sanitari più giovani. Atteso da più di un anno, è finalmente pronto al decollo lo schema di decreto che vuol fare scudo assicurativo all’esercito di centinaia di migliaia di professionisti sanitari, in larga parte medici, sottoposti alla tagliola del risarcimento danni per errori professionali. Un fenomeno in esplosione che secondo le ultime rilevazioni conta ogni anno quasi 32mila denunce per malpractice contro medici e strutture sanitarie. (Consulta il Il testo)

I costi della medicina difensiva: 13 mld l’anno
Errori medici veri o presunti, rischio di errori, cause aperte da schiere di avvocati e di studi specializzati che incalzano gli assistiti: c’è un mondo anche di interessi che si muove dietro la “malpractice medica”. Diritti da tutelare, ma anche interessi da difendere. A cui fa da sfondo la cosiddetta medicina difensiva, ovvero l’eccesso di analisi e di prestazioni prescritte dai medici proprio per evitare di incappare in errori e proteggersi da cause milionarie. Un fenomeno inquietante anche da un punto di vista della sostenibilità finanziaria: si calcola infatti che la medicina difensiva costi fino a 13 mld l’anno. Il 9,3% dell’intera spesa sanitaria.

Le sei direttrici
Previsto dalla “legge Balduzzi” del 2012 (Dl 158/2012, convertito nella legge 189/2012) il nuovo regolamento è frutto di oltre un anno di lavoro al quale hanno partecipato anche esperti dell’Ania (imprese assicuratrici), delle Regioni, dell’Ordine dei medici e dei collegi delle professioni sanitarie. Ora lo schema di Dpr – anticipato dal settimanale «Il Sole 24-Ore Sanità», www.24oresanita.com – andrà al parere delle regioni proprio in considerazione del rilevante impatto che potrà avere sui servizi sanitari regionali, il vero nervo scoperto delle finanze locali. Tra i destinatari del provvedimento figurano del resto tutti gli esercenti le professioni sanitarie e tutto il personale sanitario attivo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. Le regole indicate sono precise. E si articolano lungo sei principali direttrici: contratti di durata almeno triennale; massimale minimo di 1 milione a sinistro l’anno; valutazione bonus-malus ed eventuale variazioni del premio tariffa a ogni scadenza contrattuale; divieto di recesso da parte dell’assicuratore, salvo una reiterata condotta colposa da parte dell’assicurato accertata con sentenza definitiva; possibilità di stipulare idonea copertura assicurativa professionale anche tramite convenzioni collettive; non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato.

La garanzia del Fondo rischi
Altro asse portante sarà il Fondo rischi sanitari, al quale potranno accedere – con un percorso prioritario per i professionisti più giovani – «gli esercenti le professioni sanitarie che per l’attività svolta corrono il rischio di arrecare danni rilevanti a terzi e dispongono di un patrimonio tale per cui non sono in grado di trovare una copertura sostenibile sul mercato». Il Fondo sarà gestito da Consap e opererà sotto la vigilanza dei ministeri della Salute e dello Sviluppo, con l’assistenza di un apposito comitato che avrà il compito di fissare condizioni e modalità d’accesso, offrendo supporto al professionista che riceva una offerta di premio assicurativo esorbitante (integrazione del premio versato) ovvero nel caso in cui il professionista dimostri di aver ricevuto tre rifiuti da almeno tre gruppi assicurativi (supporto nell’individuazione di polizza idonea).

Il finanziamento
Per quanto riguarda il finanziamento del Fondo rischi sanitari, che è soggetto patrimoniale autonomo e separato, il decreto rinvia a un ulteriore provvedimento dello Sviluppo, di concerto con Salute ed Economia, il compito di determinare il contributo che le compagnie di assicurazione autorizzate a garantire i danni derivanti dall’attività medico-professionale dovranno versare a titolo di contributo al Fondo di garanzia fino a un massimo del 4% dei premi incassati nel precedente esercizio. Misura, termini e modalità del versamento saranno determinati entro il 31 dicembre di ogni anno: in caso di mancato o ritardato versamento scatteranno gli interessi di mora al tasso legale, ovvero il recupero della somma anche mediante procedura di iscrizione a ruolo. Il Fondo sarà alimentato anche dai professionisti che ne richiederanno il supporto: l’importo verrà stabilito dal comitato del Fondo e dovrà essere versato per almeno cinque anni. Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni da attività sanitaria saranno invece obbligate a fornire su richiesta al Fondo medesimo i dati relativi alla gestione dei sinistri. (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)