“Nel Documento di Economia e Finanza (Def) 2014 non è contenuto, e non potrebbe esserlo, alcun riferimento a ipotesi di blocco di contrattazione nel settore pubblico. Le notizie in merito apparse sulla stampa non hanno alcun fondamento”. Così una nota del Ministero dell’Economia pubblicata lo scorso 11 aprile. “Si fa presente, infatti” spiega il Mef, “che le previsioni contenute nel DEF sono elaborate sulla base della legislazione vigente che determina la spesa per redditi da lavoro delle amministrazioni pubbliche, e quindi costruite tenendo conto solo degli effetti economici conseguenti da leggi e norme già in vigore. Secondo la normativa contabile italiana, il finanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego è effettuato con la legge di stabilità (art. 11, comma 3, lettera g, della legge 196/2009). Non esistendo ancora la norma che provvede allo stanziamento delle risorse per il rinnovo dei trienni contrattuali 2015-2017 e 2018-2020, non è tecnicamente possibile considerare i corrispondenti importi nello scenario di previsione a legislazione vigente. In tale scenario si considera, perciò, solo l’indennità di vacanza contrattuale, in quanto erogata automaticamente per effetto di norme vigenti (comma 35, art. 2 della legge finanziaria per il 2009 e art. 47 bis, comma 2, del dlgs. 165/2001). Nella stima si è tenuto conto che la Legge di stabilità 2014 ha fissato l’indennità per il triennio 2015-2017 al livello di quella in godimento dal mese di luglio 2010. Del rinnovo dei contratti del pubblico impiego si tiene, invece, conto nella previsione” conclude il Mef “‘a politiche invariate’ contenuta anch’essa nel Def. Tale previsione, volta a fornire alla Commissione europea ulteriori informazioni per valutare la situazione della finanza pubblica, viene formulata sulla base di una metodologia coerente con quella utilizzata dalla Commissione stessa per l’elaborazione delle proprie stime. In tale previsione si utilizza l’ipotesi tecnica che i redditi da lavoro seguano l’andamento dell’inflazione prevista nel Def. Tale stima – come peraltro riportato nel testo del Def – ha valore meramente indicativo e non rappresenta, in alcun modo, un vincolo alla determinazione delle risorse né alle politiche retributive della Pubblica amministrazione”. (Fonte: Panorama della Sanità)