Ospedali pischiatrici giudiziari: il testo del decreto è pronto per l’aula di Palazzo Madama (dove dovrebbe approvare i 23 aprile). La commissione Igiene e Sanità del Senato ha licenziato il testo al quale sono stati approvati otto emedamenti. (Consulta il testo emendato dalla commisione Igiene e Sanità del Senato).
Secondo le modifiche, non si dovrà più disporre il ricovero in un Opg o in strutture analoghe a meno che non risulti che quella è davvero l’unica forma di cura adatta a erograe cure adeguate anche in base alla perciolosità sociale. E perché questo avvenga dovranno essere effettuate accertamenti sulla base delle «qualità soggettive della persona», senza tenere conto dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo e lo stesso fa il magistrato di sorveglianza. Né si può ricoverare “provvisoriamente” in un Opg una persona – come prescrive l’artiocolo 206 del codice penale – ma si dovrà semmai verificare la percolosità con un eventuale ricovero provvisorio in una idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga (come precsrive l’articolo 286 del codice di procedura penale). Nè può essere motivo di ricovero in un Opg la mancanza di programmi terapeutici individuali.
Per quanto riguarda le Regioni, gli emendamenti hanno previsto che mettano in opera programmi di dimissione di ciscuna delle persone ricoverate al 31 marzo 2014, tranne in caso sia accertata e documentata «l’eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero» per pericolosità sociale. E i vari progetti individuali devono essere inviati alla Salute e all’autorità giudiziaria entro il 15 giugno 2014.
Stessa data – 15 giugno – per modificare i programmi eventualmente già presentati dalle Regioni per riqualifciare i dipartimenti di salute mentale, contenere il numero di posti letto e destinare le relative risorse necessarie alla riqualifciazione.
E ancora le Regioni dovrannmo organizzare e realizzare – senza oneri per la finanza pubblica – programmi di formazione per gli operatori del settore perché siano in grado di progettare e organizzare percorsi terpeutico-riabilitativi.
Tutte le nuove disposizioni, è scritto, sono “adempimento” per le Regioni per la verifica dell’erogazione dei Lea. E comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore della conversione del Dl si dovrà attivare un tavolo presso la Salute, composta anche da Giustiza e Regioni, per il monitoraggio e il coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Senza compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese. E ogni tre mesi Salute e Giustiza dovranno trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle varie iniziative. (Fonte: Sole24Ore Sanità)