Lo SMI a colloquio col Garante Privacy: chiarimenti importanti

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Alcune delle perplessita’ da noi espresse sui problemi di privacy per il Medico di famiglia sono state raccolte dal Garante, che ha ritenuto utile esprimere un parere piu’ dettagliato, anche per evitare comportamenti o interpretazioni potenzialmente dannosi per il medico.
Benche’ si sia trattato di un colloquio informale, riteniamo utile informare i colleghi perche’ possano prenderne spunto.

Come qualcuno ricordera’, il sottoscritto (nella sua qualita’ di rappresentante sindacale, ma nell’ interesse di tutti) ha espresso in un recente passato alcune importanti perplessita’ sulla ricaduta pratica di alcune disposizioni in tema di privacy.
Le ultime (ma non le sole) riguardavano l’ obbligo da parte del medico di famiglia di consegnare eventuali prescrizioni a un delegato del paziente solo dietro delega scritta e in busta chiusa.

La lettera da me spedita e’ rinvenibile su Scienza e Professione, e precisamente:  http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=211&mode=thread&order=0&thold=0
Il Garante, con ammirevole disponibilita’, ha quindi invitato il sottoscritto ad un colloquio che permettesse di chiarire gli aspetti piu’ controversi. In questa occasione si e’ parlato, in una atmosfera di cordialita’, anche di altri problemi di importanza non secondaria per il medico di famiglia.

Va premesso che, essendo operativa una legge dello Stato in materia di Privacy, nessuno, nemmeno il Garante, puo’ esimersi dal rispetto della stessa. Ogni decisione, quindi, deve rispecchiare obbligatoriamente i contenuti della legge.

Sintetizziamo gli aspetti conclusivi piu’ importanti.

La consegna di ricette a un delegato del paziente
Le prescrizioni mediche contengono sempre dei dati personali o dati sensibili; la consegna di una prescrizione a persona diversa dall’ interessato necessita quindi sempre del consenso del paziente.

E’ valida la delega espressa oralmente per telefono?
Di per se’ puo’ essere valida, ma non tutela a sufficienza il medico: qualora il paziente negasse in seguito di averla espressa, il medico non avrebbe elementi a propria difesa.

In via generale, quindi, il consenso va messo per iscritto.

La delega va presentata in occasione di ogni ritiro di ricetta?
No: la delega al ritiro di una ricetta puo’ essere occasionale (per quella sola volta) o continuativa, fino ad eventuale revoca. Per comodita’ sia del medico che del paziente, la delega puo’ essere espressa una volta per tutte alla prima occasione, riportando tutte le persone ammesse alla delega.

Per comodita’ puo’ essere inclusa nel modulo di consenso “generale” che il MdF fa firmare ai pazienti, oppure se ne puo’ preparare uno specifico (v. un esempio in fondo all’ articolo).

[Riteniamo che tale delega non debba essere per forza nominativa, purche’ sia individuabile con precisione la persona. Ad es.: “delego mia moglie”  ndr]

E’ obbligatoria la busta chiusa?
Sempre!
La delega al ritiro della prescrizione permette appunto di ritirarla ma non autorizza a prendere conoscenza dei suoi contenuti.
Il medico non puo’ neppure presumere che il delegato abbia tale autorizzazione per cui (anche per sua tutela) deve effettuare la consegna in busta chiusa. In un momento successivo il delegato decidera’ (ma la responsabilita’ sara’ completamente sua) se aprire o no la busta e prendere o meno visione dei contenuti.
[In un caso accaduto alcuni anni fa, un medico rilascio’ una certificazione “aperta” alla moglie di un paziente, che se ne servi’ contro di lui in una causa di divorzio. L’ incauta consegna configuro’ una responsabilita’ del medico ndr].

E’ lecito lasciare le ricette in sala d’aspetto per il ritiro, magari in busta chiusa?
Assolutamente no!
Il Garante non ritiene che la busta chiusa, qualora venga lasciata incustodita in sala d’ aspetto, costituisca una sufficiente tutela per la privacy dei contenuti.

Sono stato informato a tale proposito di un caso recentissimo (non ancora portato a conoscenza degli addetti del settore) di un medico sanzionato pesantemente proprio per un caso del genere.  Si trattava di un paziente che per errore (almeno a quanto sosteneva) aveva aperto la busta di un altro, venendone a conoscenza dei problemi di salute. Benche’ l’ illecito fosse stato commesso dal paziente (che quindi era perseguibile per legge) anche il comportamento del medico era stato considerato negligente e non sufficiente a tutelare la riservatezza dei dati sensibili e personali, per cui anch’ egli e’ stato sanzionato.

Voglio rilevare come queste disposizioni siano in linea col parere legale espresso precedentemente dal Consulente Legale Avv. Carlo Cermignani di Roma (“Il deposito delle ricette mediche in sala d’ attesa”) da noi riportato estesamente da tempo su Scienza e Professione, e precisamente su

Una considerazione generale: queste disposizioni possono apparire esagerate, perche’ le prassi ormai consolidate da molto tempo e basate essenzialmente su un consenso orale e fiduciario si sono dimostrate generalmente valide. In effetti se il consenso dato verbalmente viene poi confermato, tutto va bene; ma se sorgono contestazioni, l’ inosservanza delle regole puo’ portare a sanzioni pesanti. Ora ci sono leggi che prima non c’erano, e bisognera’ adeguarsi.
 

Daniele Zamperini
 

Esempio di delega al ritiro dei documenti sanitari, da aggiungere in fondo al modulo generale di consenso o da far firmare alla prima occasione:
Io sottoscritto/a ……………
C.Fisc…………………
Delego  (barrare la voce che interessa)
[] Permanentemente, fino a revoca
[] Per questa unica volta
………………………..
………………………….
………………………..
………………………..
a ritirare la documentazione sanitaria che mi riguarda
…./….                                                                                                Firma