Il paziente che arriva in pronto soccorso manifestando problemi psichiatrici non va mai lasciato solo. Neppure quando ad assisterlo ci sono i familiari e nei corridoi del reparto stazionano i poliziotti che l’hanno accompagnato. La prima regola è assicurare che la situazione di attesa del paziente (il cui stato di apparente tranquillità può essere illusorio o simulato) avvenga in condizioni di sicurezza, per evitare che possa nuocere a sé o ad altri ricoverati. (Consulta il testo della sentenza).
Questa è in sintesi la motivazione che ha portato la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10832/2014 del 16 maggio, a rispedire alla Corte d’appello di Palermo la decisione con la quale una struttura sanitaria era stata ritenuta esente da responsabilità.
In relazione a questi pazienti si configura un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto con conseguente responsabilità risarcitoria per i danni provocati al ricoverato che presuppone solo la prova della incapacità di intendere e di volere del soggetto (cfr. Cass. n. 2483/1997, Cass. n. 12965/2005, Cass. n. 22818/2010). Nella fattispecie, una giovane donna venne portata in pronto soccorso da alcuni agenti di polizia dopo essere stata sottoposta, presso un altro ospedale, a un primo trattamento psichiatrico.
Il medico, che operava solo nel pronto soccorso, si era allontanato per prestare assistenza al padre della ragazza che aveva avuto un malore, nella convinzione che i parenti sarebbero stati in grado di controllarla. Nell’attesa della visita dello psichiatra, richiesta dal medico di accettazione, la paziente si lanciava nel vuoto da una finestra dell’ospedale procurandosi fratture multiple e danni alla testa permanenti, tra cui uno sfregio in viso.
Nel caso che la struttura sanitaria alla quale ci si rivolge sia un pronto soccorso non si può prescindere dal considerare il tipo di urgenza rappresentata, che verrà poi qualificata nella sua gravità dai medici. Ma si ha ragione di pretendere che vengano realizzate misure differenziate a tutela della salute e sicurezza dei pazienti: a fronte di determinati tipi di patologie, ben più che di altre, possono assumere un ruolo rilevante tra le prestazioni a carico della struttura, specie in sede di primo intervento, gli obblighi accessori di sicurezza e protezione dei pazienti.
Il contratto che si instaura è quello tipico di assistenza sanitaria che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni, sia di natura medica che latu sensu di ospitalità alberghiera, sia in obbligazioni di assistenza e protezione, tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto. Ne discende che ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, il paziente deve provare solo l’avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui si trovava nella struttura, mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea a impedire il fatto. (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)