Il «patto generazionale» va rispettato anche per i medici Ssn. E’ infatti impossibile se non illegale conferire incarichi di convenzione a personale sanitario in quiescenza dal Ssn al di fuori delle procedure di selezione ordinarie. Lo conferma la risposta del ministero della Salute a un’interpellanza presentata dal deputato Raffaele Calabrò (Ncd) su sollecitazione dell’Associazione italiana giovani medici (Sigm). «A marzo il Sigm si era fatto promotore – spiega una nota dei Giovani medici – di una ferma richiesta alle Istituzioni competenti atta a far rispettare la normativa che sancisce l’incompatibilità tra i medici dipendenti in quiescenza dal Ssn e il convenzionamento con la specialistica ambulatoriale. In questa cornice rientra l’interpellanza n. 92815 presentata da Raffaele Calabrò (Ncd), per avere chiarimenti circa le iniziative per regolamentare l’incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente dal Ssn». Obiettivo del Sigm quello di «preservare le possibilità lavorative dei giovani medici e garantire uno sviluppo professionale alle nuove generazioni di professionisti sanitari». La materia, specifica il ministero, è di competenza regionale. «Tuttavia è ferma intenzione del ministero della Salute – si legge nella risposta all’interrogazione palramentare – per i profili di competenza, avviare ogni idonea iniziativa finalizzata a garantire sull’intero territorio nazionale la compiuta attuazione delle disposizioni vigenti in materia». Il Sigm invita i colleghi «che dovessero riscontrare anomalie circa la corretta applicazione a livello locale della normativa a segnalarle tempestivamente al Sigm che si farà tramite presso le Istituzioni per poter attuare i provvedimenti del caso».
Ecco la risposta del ministero della Salute:
In merito alla questione delineata nell’interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, occorre evidenziare che, come anche chiarito dal ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito di un parere fornito alla Struttura interregionale sanitari convenzionati del 16 dicembre 2013, non sembrano sussistere dubbi sull’applicabilità del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, anche al conferimento di incarichi di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con il medesimo Servizio, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, come da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d’opera professionale, di natura privatistica. In particolare, tali disposizioni valgono per tutta la medicina convenzionata (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale), indipendentemente dalla presenza di specifiche disposizioni, in tal senso, negli Accordi collettivi nazionali di riferimento. Al riguardo, occorre altresì segnalare che l’articolo 17, comma 1, dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, integrato con l’Accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009, elenca tassativamente i casi di incompatibilità nello svolgimento della professione di medico convenzionato. Orbene, in tale ambito, il successivo comma 2 dell’articolo 17, alla lett. f), prevede che, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dagli Accordi sopra richiamati, il medico che fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento.
Tale interpretazione del quadro normativo vigente è stata resa nota a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità, dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (Sisac), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli Accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, con nota del 14 gennaio 2014, e pubblicata successivamente sul relativo sito istituzionale. Pertanto, questo Ministero ritiene che il quadro normativo è chiaro e quindi non appaiono necessari ulteriori interventi.Va comunque evidenziato che la questione in esame investe tematiche sottoposte ai poteri di vigilanza e competenza specifica della Regione nell’ambito della propria autonomia, ricadendo, pertanto, sulle Amministrazioni regionali interessate; tuttavia è ferma intenzione del ministero della Salute, per i profili di competenza, avviare ogni idonea iniziativa finalizzata a garantire sull’intero territorio nazionale la compiuta attuazione delle disposizioni vigenti in materia. (Fonte: Sole24Ore Sanità)