Le nuove certificazioni telematiche per invalidita' civile

Print Friendly

Le nuove incombenze per le certificazioni di invalidita’ civile previste dalle recenti normative hanno carattere libero-professionale. Dal 1 gennaio 2010 cambiano le regole per la presentazione delle domande di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità ( art. 20, 3° legge n. 102 del 3 agosto 2009). In attesa di un testo condiviso delle OO.SS. sul ruolo dei Medici di Medicina Generale (MMG), è opportuno riflettere sui contenuti del ACN- 2009 che definiscono i compiti dei MMG. L’attuale accordo di categoria intercetta il problema della certificazione telematica INPS nei seguenti punti dell’art. 45:
 
comma 1, lettera a): servizi essenziali: gestione delle patologie acute e croniche secondo la miglior        
                                 pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi appropriati e le azioni
                                 rilevanti di promozione della salute.
comma 2, lettera b): la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale su supporto      
                                 informatico e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 59, lettera B, ad uso del
                                 medico e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo standard nazionali e
                                 regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi regionali.
 
Tali norme sono del tutto insufficienti a stabilire, in forma di “obbligo contrattuale”, un legame inscindibile fra le figure del medico certificatore e del MMG, che la legge in oggetto mantiene ben distinti. A questo punto, occorre far riferimento al Codice di Deontologia Medica, troppo spesso trascurato dai singoli medici e a volte, non certo dallo SMI, persino oscurato dalle stesse attività sindacali che dovrebbero rispettarlo.
Secondo il nostro Codice deontologico, costituiscono obblighi peculiari del medico:
 
art. 10 – Segreto professionale;
art. 11 – Riservatezza dei dati personali;
art. 12 – Trattamento dei dati sensibili.
 
Costituiscono, inoltre, regole generali di comportamento:
 
art. 20 – Rispetto dei diritti della persona;
art. 21 – Competenza professionale;
art. 22 – Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica;
art. 23 – Continuità delle cure;
art. 24 – Certificazione;
art. 25 – Documentazione clinica.
 
In particolare, riguardo alla certificazione il medico “è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati”.
 
È plausibile, quindi, che la decisione da parte del MMG di essere incluso nell’elenco INPS dei medici abilitati alla trasmissione telematica dei certificati per l’invalidità civile abbia esclusiva natura libero-professionale, priva del carattere dell’obbligatorietà contrattuale.
È evidente, per non dire pleonastico, che nel momento stesso in cui il singolo MMG decida di svolgere tale attività riconosca, ex lege, gli obblighi che scaturiscono dall’osservanza contestuale del ACN – 2009 e del Codice deontologico. Per le tariffe da applicare esiste già un tariffario nazionale legittimato dalla FNOMCeO, da seguire con buon senso.
 
Ermanno De Fazi