L’obbligo di polizza assicurativa stabilito per i professionisti dalla legge 148/2011 non vale per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Lo aveva annunciato la ministra della Salute Beatrice Lorenzin il giorno stesso del varo del Dl Pa in Consiglio dei ministri e lo chiarisce una volta per tutte la relazione al disegno di legge di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione, all’esame della commissione Affari costituzionali della Camera.
Quel comma oscuro del decreto Pa
Tutto origina dalla non chiara formulazione dell’articolo 27, comma c), del Dl Pa, che recita: «Al comma 4, primo periodo (dell’articolo 3 del decreto Balduzzi, legge 189/2012, ndr) le parole “Per i contenuti” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, coma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti”».
Legge Balduzzi rivista e corretta
Così riformulata, la norma della legge Balduzzi suona così: «Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, coma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 (il Dpcm volto ad agevolare l’accesso alla copertura da parte dei sanitari, ndr) viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente».
Gli obblighi della legge 148/2011 non valgono per i medici Ssn
Secondo la relazione al decreto Pa, questa novità «ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri», tenuto conto della ratio della norma generale del Dl 138/2011 in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, «che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale». La deadline del 15 agosto 2014 per dotarsi di una copertura assicurativa (fissata da ultimo dal decreto del Fare) non vale quindi per i medici Ssn. Che tuttavia non potranno contare sulle polizze Asl per essere coperti per la colpa grave.
Fondo di garanzia, accesso «nei limiti delle risorse»
Il Dl sulla pubblica amministrazione non si ferma qui. Precisa che l’accesso al fondo di garanzia previsto dalla legge Balduzzi per facilitare la copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie sarà consentito «nei limiti delle risorse del fondo stesso». Sarà il Dpcm – che deve essere adottato su proposta del ministro della Salute, sentita l’Ania, le Federazioni degli Ordini e dei Collegi e i sindacati più rappresentativi – a chiarire i requisiti per poter accedere. «Si precisa – dice la relazione depositata in Parlamento – che il fondo in questione costituisce un’apposita garanzia per i professionisti sanitari che hanno difficoltà a trovare un’adeguata copertura assicurativa sul mercato e opera nell’ambito e nel rispetto dei princìpi generali vigenti in materia di responsabilità civile».
Contributi al Fondo decisi non dal contratto ma dal gestore
Con il decreto Pa cambia anche la modalità di finanziamento del Fondo: il contributo dei professionisti ammessi all’accesso non sarà più stabilito «in sede di contrattazione collettiva» ma «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo».
Strutture sanitarie, via alla liberalizzazione
Come subito anticipato dal Sole 24 Ore Sanità on line, il Dl liberalizza l’apertura di nuove strutture sanitarie, lasciando soltanto al Comune il compito di rilasciare l’autorizzazione e cancellando l’obbligo della verifica di compatibilità del progetto (che tanto contenzioso ha creato). (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)