La commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato il nuovo Titolo v nel testo base che ricalca il Ddl del Governo sulle riforme. È stato approvato anche un sub emendamento dell’Ncd, a prima firma del capogruppo Maurizio Sacconi, che introduce in costituzione dopo «gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno» le parole «uniformati a criteri di efficienza», ossia i costi standard per le spese degli enti locali per quanto riguarda l’autonomia finanziaria. I costi e i fabbisogni standard nella determinazione delle risorse di comuni, città metropolitane e regioni (soppresse le Province) sono stati introdotti all’articolo 119 della Costituzione. (Consulta gli emendamenti approvati). Le modifiche riguardano gli articoli 117 e 119 della costituzione. Rispetto al testo del Governo aumentano le competenze per le Regioni.
Le modifiche prevedono all’articolo 117 che spetti allo Stato la competenza sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Inoltre spetteranno allo Stato, oltre la competenza sui mercati finanziari anche quella sui mercati assicurativi. Tra le altre materie resteranno inoltre alla competenza esclusiva dello Stato la produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia e le infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione d’interesse nazionale e porti e aeroporti di interesse nazionale e internazionale (come previsto anche dal testo del Governo).
Poi la potestà legislativa delle Regioni. La modifica introdotta sopprime totalmente la legislazione concorrente e lascia agli enti locali il potere di legiferare su «pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato».
Viene infine introdotta una clausola della salvaguardia dell’interesse nazionale, ossia la possibilità del Governo di intervenire non solo a tutela dell’unità giuridica o economica della repubblica ma anche a «tutela dell’interesse nazionale», anche se la proposta dei relatori riduce l’ambito di applicabilità della norma.
«Su proposta del Governo – si legge nel testo la legge dello stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». Il Ddl del Governo prevedeva che tale potere potesse applicarsi anche laddove «lo renda necessario la realizzazione di programmi di riforme economico-sociali di interesse nazionale». Nel dibattito sono stati approvati gli emendamenti 11.1000, 12.1000, 16.1000, 25.1000, 26.1000, 28.1000, i subemendamenti identici 28.1000/13 (testo 2) e 28.1000/12 (testo 2) e l’emendamento 28.0.1000 (VEDI). Sono stati presentati ulteriori emendamenti dei relatori, pubblicati in allegato al resoconto, per i quali è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 9 del 9 luglio.
Il presidente della commissione Affari Costituzionali e relatrice delle riforme, Anna Finocchiaro, ha tuttavia chiesto in Aula “un rinvio” dell’inizio della discussione generale del testo. «La Commissione – ha detto Finocchiaro – ultimerà entro oggi i propri lavori, dobbiamo definire alcuni passaggi importanti. Chiedo di poter avere un rinvio per ultimarli». (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)