Esame delle Regioni del Dl 90 sulla riforma della Pa per esprimere il loro parere. Ed emendamenti su tutta la linea per il decreto – formalizzati in conferenza Unificata – divisi in due pacchetti, uno più mirato della commissione Infrastrutture delle Regioni (VEDI) e uno generale sulle previsioni del decreto (VEDI) che nella prima parte si concentrano sulle nuove regole per il personale. (Consulta Gli emendamenti proposti dalle Regioni e Gli emendamenti della commissione infrastrutture delle Regioni).
Subito al primo punto c’è una richiesta che non farà contenti i medici: le Regioni ritengono necessario correggere le previsioni sui pensionamenti, eliminando la possibilità del riferimento alla legge 183/2010 (collegato lavoro) che consente ai dottori di restare in servizio fino a 70 anni.
Di conseguenza chiedono di sostituire l’art. 15 nonies comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con questa nuova versione: «1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva, la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».
Le Regioni motivano la richiesta definendo altrimenti «incompleta» l’abrogazione delle norme in materia di trattenimento in servizio se non si agisce anche sullo «specifico trattenimento in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn, compresi i responsabili di struttura complessa, che possono restare in servizio, a domanda, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ossia al netto delle ricongiunzioni, fino a un massimo di settanta anni di età oltre il sessantacinquesimo».
Poi c’è la richiesta di estendere a tutta la dirigenza pubblica e non solo ai dirigenti di struttura complessa del Ssn, la possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Ma restano comunque fuori della norma – con buona pace delle proteste dei medici ospedalieri – ancora una volta magistrati e professori universitari.
Ancora , niente limiti (nel testo originario del decreto sono tre anni) per il turn over in modo di favorire il ricambio generazionale e sulla mobilità obbligatoria la specificazione che «ai fini della mobilità interna alle pubbliche amministrazioni … le sedi collocate ad una distanza non superiore ai cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile». Questo perché la modifica normativa assicura secondo le Regioni «migliore agibilità giuridica e quindi, concreta applicabilità alle misure di flessibilizzazione delle procedure di mobilità del personale pubblico, nel rispetto dell’autonomia degli enti e favorendo il miglior utilizzo, all’interno degli enti, della mobilità territoriale».
Poi, chiarimenti sugli ambiti di applicazione del divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza sui quali inoltre le Regioni sottolineano la necessità di chiarire se i soggetti in quiescenza ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale prima dell’entrata in vigore del Dl 90/2014, continuano ad operare, sino alla scadenza dell’incarico, anche se, nel frattempo abbiano raggiunto il limite di età ordinamentale. (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)