La certificazione on line, oltre a creare disagi a noi medici, creerà sicuramente disagi anche ai nostri pazienti lavoratori, che a tutt’oggi, ignorano cosa voglia dire per loro l’applicazione della legge Brunetta.
Sulle mailing list di medicina generale un gruppo di colleghi ha ideato una sorta di manifesto da appendere nelle sale di aspetto per coinvolgere i "fruitori" delle certificazioni di malattia.
Riportiamo integralmente il testo, così come ci è pervenuto
AVVISO AGLI ASSISTITI LAVORATORI
Come certamente saprete la recente legge 150 del 27 ottobre 2009, cosiddetto
decreto Brunetta, ha introdotto profonde modifiche nella certificazione per
malattia, intervenendo sulle fasce orarie di reperibilità e sulle modalità
di rilascio del certificato di malattia da parte del tuo medico.
In particolare le sanzioni previste per il Medico che rilascia certificati
anche di pochi giorni " che attestano dati clinici non direttamente
constatati ne’ oggettivamente documentati " sono estremamente pesanti
arrivando alla sospensione della convenzione e alla radiazione dall’ Albo
dei medici in buona sostanza al LICENZIAMENTO, oltre a sanzioni pecuniarie e
arresto nei casi più gravi.
Certificare un mal di testa, una sindrome diarroica, un dolore addominale da
ciclo mestruale, uno stato ansioso-depressivo magari conseguente a rapporti
relazionali familiari e lavorativi che SOLO IL TUO MEDICO DI FIDUCIA può
conoscere ed interpretare, diventa con queste disposizioni oltremodo
pericoloso.
Ma non basta! Con un decreto applicativo pubblicato in questi giorni il Tuo
medico sarà OBBLIGATO entro 4 mesi dal 3 aprile 2010, ad ottemperare
all’invio telematico via Internet del certificato di malattia e qualora non
potesse per cause varie o problemi tecnici legati alla difficoltà di una
nuova procedura ottemperare a quanto previsto incorrerebbe nelle medesime
sanzioni di cui sopra rischiando radiazione e licenziamento!
Di più, nel decreto suddetto il DATORE DI LAVORO STESSO è autorizzato a
denunciare il medico per una omessa o non ricevuta certificazione.
Pertanto il medico diventerà ricattabile dai datori di lavoro e non potrà
più compilare serenamente un certificato di malattia.
Un estratto dalla legge 150 del 27 ottobre 2009:
"Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). -
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. (omissis)
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per
il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla
convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in
relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati"
Oggettivamente significa che devono essere presenti segni di malattia ben
visibili ed incontestabili.
Pertanto, cari lavoratori, fate conoscere la vostra voce agli estensori del
suddetto decreto, anche tramite i sindacati, se non vorrete essere costretti
a recarvi al lavoro anche in caso di malattia.