Studi medici e odontoiatrici

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Alberto D’ Ettorre ha inviato una lettera all’ Ordine dei Medici di Roma per chiarire il problema della possibile coesistenza nello stesso immobile di uno studio odontoiatrico con uno di medicina generale convenzionato.
Il problema coinvolge le posizioni, acquisite da tempo, di molti medici che si trovano in tale condizione, legittimamente, da molto tempo ma che ora vengono contestati in base a nuove interpretazioni delle norme. Dott. Alberto D’Ettorre                                                   Racc. a mano
Via Deserto di Gobi, 125                     
00144 Roma
Tel. Mobile 339.2755315
Tel Studio 065204932                                                Roma 12 maggio 2010
 
 
 

Ill.mo Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia

Via Giovan Battista De Rossi

Roma

 

Oggetto: richiesta chiarimenti in ordine agli artt. 35, 36 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

 

Il sottoscritto dr. Alberto D’ETTORRE, nato a Monteparano (TA) il 21/02/1947, con studio medico in Roma Via Deserto di Gobi n.125  (iscritto a codesto Ordine professionale dal 4.4.74 n° 20915), rivolge On.le richiesta al fine di ricevere spiegazioni e chiarimenti che possano essere di valido aiuto non solo allo scrivente ma a tutti i colleghi.

 

In base all’attuale ACN per la medicina generale è stata riproposta la norma secondo la quale : “se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture”.

 

Tuttavia, non viene precisato di quale struttura si tratta (libera interpretazione: laboratorio analisi, farmacie, società di servizi !).

 

Alcuni Distretti e/o ASL hanno interpretato che tali strutture sanitarie vanno tradotte in studi odontoiatrici  e pertanto ove nello stesso appartamento coesistono da anni il MMG o pediatra di libera scelta viene da loro posto l’ultimatum perché ci sia l’allontanamento dell’uno o dell’altro dei professionisti; ciò, anche perché la norma in questione (art.36 comma IV) subdolamente afferma che ognuno deve avere il proprio appartamento.

 
Infatti, come logica l’ingresso indipendente ed eliminata ogni forma di comunicazione fra le due strutture significa appartamenti diversi.
 

Quante situazioni del genere ci sono a Roma e provincia e quante nella regione Lazio?

Si è proprio certi che la suddetta norma viene fatta rispettare a tutti gli studi professionali da tempo in attività e poi…….per quale logica e tecnica motivazione?

 

Lo stesso ACN nell’art.19, dove parla del rapporto convenzionale precisa che per far: “procedere a modifiche ci deve essere un sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi”.

 

Ma in alcuni casi (per la maggior parte) gli studi medici convenzionati risultano essere organizzati alla vecchia maniera: con la convivenza di più medici all’interno del medesimo studio e, pertanto, ne dovrebbe conseguire che la immutata situazione dovrebbe altresì comportare la inapplicabilità della norma in parola.

 

Quindi, come anzi detto, se la situazione in tanti anni non si è modificata e nulla di nuovo è sopravvenuto, come comportarsi quando qualche distretto e/o ASL lancia ai medici degli ultimatum?

 

Non bisogna trascurare l’art. 35, comma IV, che precisa come l’incarico viene definitivamente conferito con la comunicazione dell’Azienda attestante l’idoneità dello studio, ovvero decorso il termine di 15 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta apertura dello  studio, quando l’ASL non proceda alla prevista verifica di idoneità (art.35, comma 9).

 

Certo per  l’art.35 comma IV, l’ASL può in ogni tempo verificare l’idoneità dello studio  e può intimare modifiche qualora però fosse insorto un sopravvenuto accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi.

 

Ma se le modifiche rispetto al  passato non sono state apportate, si ritiene che debba valere l’idoneità già concessa per la struttura così come organizzata ab origine.

Il codice deontologico nell’art. 57, parla altresì di solidarietà fra colleghi: in questo momento e per questo problema è urgente che tale solidarietà diventi operativa.

 

L’art.69 del nostro codice precisa che il “medico, quando si verifica contrasto fra le norme deontologiche e quelle dell’ente privato o pubblico per cui presta la propria attività professionale è determinante l’intervento dell’ordine dei medici”.

 

Importante per l’interpretazione dell’art.36 ACN, è il parere decisivo della Presidenza e del Consiglio dell’Ordine  Professionale.

 

Si vorrebbe allora aggiungere che non si capisce molto bene la logica del menzionato art 36, comma 4, quando, di converso, le ASL disattendo la Legge 104/92 (abbattimento delle barriere architettoniche) sia delle strutture pubbliche che degli studi professionali.

 

Al riguardo, sia l’ACN (con l’art.1 comma V) parla dell’attenzione riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative (che inevitabilmente purtroppo portano a perdita dell’autonomia e della funzionalità) e lo stesso concetto viene desunto dall’art.29 del codice deontologico che precisa che il medico deve contribuire a proteggere  il minore, l’anziano ed il disabile.

 

Siamo tutti convinti della veridicità di queste norme e l’attenzione alle fasce deboli non si dimostra con i buoni propositi ma dando a tutti la possibilità di muoversi dappertutto ed usufruire di tutte le strutture esistenti (mediche e/o ludiche senza impedimenti).

 

Quello che si chiede al Presidente ed al Consiglio è di continuare a difendere la libertà e l’indipendenza del medico, come sancito dall’art. 4 del codice deontologico e che dove ci siano situazioni o problematiche analoghe che riguardano i medici ci sia un provvedimento o una soluzione identica o analoga anche perché nessun contratto di lavoro, nessuna norma, può prevaricare il principio costituzionale che la legge è uguale per tutti.

 

Naturalmente chi non rispetta tale intoccabile principio costituzionale o lo bypassa, deve anche avere il buon senso ed il coraggio di dichiararlo e sottoscriverlo, là dove l’operato è palesemente contrario a tale norma.

 

Quanto segnalato è per evitare che da soli tanti colleghi soccombano per paura, per carattere remissivo o per quieto vivere, quando si trovano a dover fronteggiare un problema che non riguarda solo loro ma che investe buona parte dei colleghi .

Per concludere, On.le Presidente, prima che sia troppo tardi, le chiedo di prendere posizione onde evitare che si creino soluzioni intrise di parzialità e/o lesive alla professione medica, che invece deve profondere le proprie energie per la cura dei pazienti e non per difendersi da pretesti inaccettabili.

 

E’ impensabile che ci sia la disuguaglianza e la disomogeneità delle ASL (per giunta anche all’interne delle stesse) nella richiesta di risposte e soluzioni che impongano a campione, a medici iscritti a codesto ordine professionale, costringendo gli stessi, a volte, anche alla chiusura degli stessi studi.

 

Fiducioso e sicuro di un Suo intervento per la risoluzione delle problematiche dianzi segnalate, si  porgono i più distinti saluti.

 
 
Dott. Alberto D’Ettorre