Ill 17 e 18 giugno Smi ha incontrato i vertici INPS e SOGEI, in merito alla questione Certificazione di malattia e trasmissione telematica on line dei certificati. IIl 17 e 18 giugno la dr Patrizi ha incontrato i vertici INPS e SOGEI, in merito alla questione Certificazione di malattia e trasmissione telematica on line dei certificati e ci ha trasmesso breve sintesi dell’incontro . I i dipendenti della pubblica amministrazione sono equiparati per quanto riguarda la certificazione di malattia, ai dipendenti privati e quindi passati in capo all’ INPS ( che finora gestiva solo la malattia dei dipendenti privati);
Gli art. 20 e 17 dell’A.C.N obbligano i MMG a rispettare quanto citato in una delle norme che disciplinano gli obblighi informatici per il medico di medicina generale ( idem, d’ altro canto è per gli specialisti ambulatoriali con l’ art 22 del loro ACN e idem è per i dirigenti medici, anche questi tenuti al rispetto di quanto previsto nel DPCM 26 marzo2008).
Breve sintesi delle norme:
La norma prevede che : " i dati delle certificazioni di malattia di cui all’art. 1, comma 149, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 devono essere trasmessi all’INPS, da parte dei medici curanti. La norma richiama espressamente la circolare inps : " Vista la circolare I.N.P.S. 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante
abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici
diversi, ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per
esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta" Tuttavia la norma pone qualche incertezza in quanto pur citando la circolere INPS di cui sopra, in altra punto fa riferimento solo ai medici del servizio sanitario pubblico. Vi riporto lo quello che dice l’ ultima legge "Brunetta" a proposito delle sanzioni per falsa attestazione di malattia: Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). – 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’ obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati.
dicembre 2004, n. 311 devono essere trasmessi all’INPS, da parte dei medici curanti. La norma richiama espressamente la circolare inps : " Vista la circolare I.N.P.S. 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante
abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici
diversi, ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per
esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta" Tuttavia la norma pone qualche incertezza in quanto pur citando la circolere INPS di cui sopra, in altra punto fa riferimento solo ai medici del servizio sanitario pubblico. Vi riporto lo quello che dice l’ ultima legge "Brunetta" a proposito delle sanzioni per falsa attestazione di malattia: Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). – 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’ obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati.
Ciò premesso: SINTESI OPERATIVA DELLO STATO ATTUALE REGIONE LAZIO
L’ inps e il SAC ( sistema accoglienza centrale, struttura del ministero delle finanze, in capo alla SOGEI, che è la società a partecipazione statale incaricata di gestire il sistema Tessera Sanitaria ) sono pronti . La sogei ha già distribuito a tutte le Aziende ASL regionali e a tutti le aziende ospedaliere e IRCS etc , 29 mila buste contenenti i PIN ( c’è un sistema di accorpamento di due lettere una anonima ed una intestata tramite il cui accoppiamento si associerà il ID e PIn code al soggetto prescrittore).
Tali 29 mila lettere sono in numero superiore rispetto ai 24.800soggetti prescrittori regionali così identificati: MMG 5400 PLS 860 MEDICI DIPENDENTI 19000 ( includendosi in tale voce tutti i medici dirigenti , gli specialisti ambulatoriali, i medici di CA , gli ospedalieri, gli universitari etc). Le regioni avevano l’ obbligo ( stabilito in conferenza stato regioni su coordinamento della toscana) di stabilire dei PIANI DI DISTRIBUZIONE DEI CODCI IDENTIFICATIVI e di darne comunicazione a ampia diffusione. Ovviamente così non è stato , per la regione lazio.
Mercoledi 23 Giugno la regione ha convocato in riunione plenario C/O aula magna CTO, tutti i referenti aziendali che dovranno ( o dovrebbero ) curare la distribuzione dei PIN ai soggetti prescrittori.
Di fatto INPS risparmierà tutti i moduli cartacei che saranno in carico a noi )
Di fatto INPS risparmierà tutti i moduli cartacei che saranno in carico a noi )
Diverse sono quindi le criticità emerse che Smi sta cercando di risolvere con gli addetti ai lavori. Altre notizie più dettagliate le daremo in seguito.