Con la sentenza 162/04 depositata in data 10 giugno 2014 la Corte Costituzionale ha posto termine ad una prima parte delle innumerevoli richieste di intervento che le sono pervenute negli anni, dai giudici del merito che, trovandosi a dover decidere sulle istanze dei cittadini, non potevano fare a meno di dubitare della coerenza, con i principi costituzionali, di quella parte dell’articolato della legge 40 che disponeva il divieto “assoluto” di procedere all’accesso alla fecondazione di tipo eterologo, restano solo da ricordare come siano ad oggi, ancora “pendenti”, e quindi da calendarizzare e decidere, altre istanze rivolte al Giudice delle Leggi, relative alla questione della “diagnosi preimpianto”, il cui divieto espone la madre ad una compressione del proprio diritto alla salute che è stato ritenuto, dai giudici del merito, non conforme allo spirito della nostra Costituzione, possiamo pertanto, considerare ancora non definitivo l’assetto della norma sulla fecondazione assistita che in un prossimo futuro, vedrà i suoi precetti nuovamente adattati dalla Corte costituzionale, allo spirito cardine del nostro ordinamento. (Consulta Il commento integrale di Giorgio Vaccaro, Il parere degli esperti Ugo Sabatello e Federica Thomas e La rassegna di massime ufficiali)
I giudici del Merito avevano posto questo rilievo: il divieto di fecondazione eterologa va a confliggere contro il principio di ragionevolezza “risultano infatti trattatate in modo opposto coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate solo in virtù del tipo di patologia che affligge l’uno o l’altro dei componenti della coppia…. In sostanza all’identico limite (infertilità e sterilità della coppia) dovrebbe corrispondere la comune possibilità di accedere alla miglire tecnica medico scientifica utile per superare il problema, da individuarsi in relazione alla causa patogena accertata”.
Questi i due più rilevanti aspetti della questione : i “progressi della scienza medica” e l’evolversi del “consenso sociale” si legge ” l’aspetto di maggiore novità, enucleato dalla motivazione in esame, è dato dal riconoscimento di fattori quali la scienza medica ed il consenso sociale, da valutarsi dal legislatore, secondo le indicazioni della Corte in prospettiva dinamica: essi devono essere ancorati al dato temporale di riferimento, con la conseguente necessaria presa d’atto da parte del legislatore, e di conseguenza dell’interprete, dei loro mutamenti e delle progressioni maturate con il decorso del tempo. Afferma la Corte di Strasburgo che sono stati molti i progressi della Scienza Medica ai quali alcuni stati contraenti hanno dato la risposta nella loro legislazione.”
Dunque la Corte giunge a sancire come, posta la premessa in merito alla contestualizzazione “temporale” della pratica della fecondazione eterologa, il divieto in esame, impedendo alla coppia pur destinataria della legge nr. 40 del 2004, laddove un elemento di questa sia assolutamente sterile od infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, sia “privo di adeguato fondamento costituzionale”.
In merito poi alla ipotesi di un “vuoto normativo” la sentenza rileva come l’opera della Corte Costituzionale “deve coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico, non essendo, ovviamente ipotizzabile l’esistenza di ambiti sottratti allo stesso. Diversamente, si determinerebbe, infatti, una lesione intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato, soprattutto quando risulti accertata la violazione di una libertà fondamentale, (violazione) che non può mai essere giustificata con l’eventuale inerzia del legislatore ordinario.” (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)