Nel testo che regolamenta l’accesso all’eterologa e che è stato appena approvato dai governatori – per poi passare in Conferenza Stato-Regioni – i paletti sulla selezione dei donatori, rigorosamente anonimi, e delle coppie. L’indicazione: gli interventi di pma sia omologa che eterologa vanno inseriti nei Lea che saranno aggiornati entro il 31 dicembre, e in attesa di quella data le prestazioni saranno comunque considerate alla stregua di un livello essenziale di assistenza. Altolà all’eugenetica nella scelta dei donatori e compatibilità tra il fenotipo del donatore e la coppia ricevente. La premessa: direttive da recepire in ogni regione in attesa che il Parlamento legiferi in materia. (Consulta il documento all’esame dei governatori).
L’obiettivo dichiarato – come si legge nero su bianco nel documento – è «rendere omogeneo a livello nazionale l’accesso alle procedure eterologhe», concordando direttive per le regioni e le province autonome «che saranno recepite con delibera di giunta regionale o con specifico provvedimento regionale». Doppio il “faro” delle regioni, che innanzitutto guardano alla sentenza 162/2014 con cui la Consulta ha bocciato il divieto di eterologa imposto dalla legge 40/2004 e, dall’altra parte, richiamano esplicitamente la nota inviata al Parlamento l’8 agosto dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che continua a perorare la necessità di una legge pur apprezzando la sforzo delle regioni di cercare, intanto, una linea comune. Non a caso, l’incontro di questa mattina è stato preceduto da un faccia a faccia Lorenzin-Chiamparino, che ha rimarcato una linea di indirizzo comune.
I contenuti. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell’ambito delle tecniche di pma di tito eterologo è «atto volontario, altruista, gratuito, interessato solo al bene della salute riproduttiva di un’altra coppia». Per questo è esclusa ogni forma di retribuzione, fatta salva la possibilità di prevedere incentivi analoghi alla donazione di cellule riproduttive così come avviene per la donazione di altre cellule, tessuti e organi. L’importazione e l’esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti accreditati/autorizzati ai sensi della normativa Ue.
All’eterologa sono ammessi solo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni e in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, per cui sia stata accertata e certificata una sterilità o infertilità irreversibile. E’ “sconsigliata” la pratica eterologa tra le donne di oltre 50 anni, e per la donazione di gameti maschili è comunque rilevante l’età della partner, con le stesse limitazioni.
L’accordo trovato dalle regioni elenca le “indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa” sia maschile che femminile, così come i paletti per la selezione dei donatori, che se maschi devono rientrare nel range 18-40 anni e se donne nella fascia 20-35. Test del seme, valutazione genetica, storia medica e valutazione clinica, analisi di laboratorio: ecco i cardini per la selezione dei donatori di gameti maschili, per cui è candidabile sia chi in modo spontaneo e altruistico decida di donare i propri gameti sia quanti a loro volta si stanno sottoponendo a un trattamento di fecondazione assistita, sia infine quanti hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli. Criteri analoghi valgono per l’eleggibilità delle donatrici, di cui si ricorda nel testo come a differenza degli uomini, a causa della stimolazione ovarica, debbano affrontare «considerevoli disagio e rischi».
E’ «fortemente raccomandato» sottoporre la donatrice di ovociti e il suo eventuale partner a una valutazione e una consulenza psicologica.
Il consenso informato. Tutti i donatori devono essere liberi di revocare, in qualsiasi momento e senza alcuna spesa o pretesa economica, da parte del centro pma che ha effettuato la raccolta e/o di quello che intendeva utilizzare i gameti, il consenso prestato per l’ulteriore impiego dei gameti. Dall’altra parte, la coppia ricevente va «compiutamente informata» del fatto che «risulta impossibile diagnosticare e valutare tutte le patologiegenetiche di cui risultassero eventualmente affetti il donatore o la donatrice con ogni effetto consequenziale in relazione alla eventuale imputazione della responsabilità».
Il numero di donazioni. Ogni singolo donatore non può determinare più di 10 nascite, fatta salva la possibilità per una coppia che abbia già avuto un figlio tramite pma eterologa, di averne un altro dallo stesso donatore. I centri garantiscono la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione all’eventuale nascita. Nelle more dell’istituzione di un registro di un archivio centralizzato delle donazioni di gameti e in attesa della normativa Ue prevista per il 2015 sulla codifica delle singole donazioni, in via transitoria si prevede che il donatore/donatrice possa mettere i propri gameti a disposizione di un solo centro e che dichiari, sotto la propria responsabilità, di non aver effettuato donazioni in altri centri. Vanno conservati i records dei donatori come fonte di dati medici per qualsiasi nato.
I costi. Stessi criteri per omologa ed eterologa sul fronte dei costi. Fino ai 43 anni della donna e per un massimo di 3 cicli, il trattamento è a carico del Ssn, poi si paga. (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)