Sono rappresentativi e possono promuovere il procedimento previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo i sindacati che hannostipulato contratti collettivi applicati in tutto il territorio nazionale. (Cass. sez. lavoro n. 5209 del 4 marzo 2010)
La Cassazione ha accolto un ricorso della Tirrenia che si era opposta all’azione di un sindacato (non firmatario dei contratti collettivi nazionali) che chiedeva il pagamento dei contributi sindacali.
Nell’ occasione la Cassazione ha illustrato alcuni concetti aventi valenze generali:
"In tema di rappresentatività sindacale – ha detto la Corte – il criterio legale dell’effettività dell’azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi. Di conseguenza, al fine del riconoscimento del carattere "nazionale" dell’associazione sindacale – richiesto per legittimare l’azione di repressione antisindacale ex art. 28 stat. lav. – assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante".
"In tema di rappresentatività sindacale – ha detto la Corte – il criterio legale dell’effettività dell’azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi. Di conseguenza, al fine del riconoscimento del carattere "nazionale" dell’associazione sindacale – richiesto per legittimare l’azione di repressione antisindacale ex art. 28 stat. lav. – assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante".
In altre parole: a meno di modifiche o di reinterpretazioni delle norme in vigore, resta essenziale per un Sindacato essere firmatario degli accordi nazionali. Che poi questa regola porti a volte a situazioni di dubbia democraticita’, e’ un altro discorso, sia pure fondato.