Via libera a spot comparativi e promozionali se rispettano correttezza e trasparenza
L’ultima spallata alle limitazioni imposte alla pubblicità sanitaria arriva dal Tar del Lazio. I giudici, nella sentenza appena pubblicata, “hanno ritenuto, identicamente a quanto affermato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), nel provvedimento 4 settembre 2014, che il Codice di deontologia medica abbia illegittimamente introdotto dei limiti alla pubblicità sanitaria non compatibili con il quadro normativo attuale. Mentre il settore deve solo rispondere ai criteri di correttezza, non ingannevolezza e trasparenza.
Via libera dunque alla pubblicità comparativa e promozionale”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è l’avvocato Silvia Stefanelli che ha sostenuto davanti il Tar la posizione di alcuni centri odontoiatrici promotori degli esposti nei confronti della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Il Tar del Lazio “ha stabilito – precisa l’avvocato Stafanelli – che il Codice deontologico dei medici, sia il testo del 2007 che la nuova formulazione del 2014, fosse eccessivamente restrittivo anche rispetto ai limiti imposti dal decreto Bersani. Il professionista può promuovere il proprio lavoro, le aziende di dispositivi che con cui lavora e le tariffe che offre ai pazienti in un ottica di libero mercato. Ma si deve attenere, ha ribadito il Tar, ai criteri di correttezza, non ingannevolezza e trasparenza”.
La battaglia sulla pubblicità sanitaria ha visto contrapposti da una parte la Fnomceo, e i piccoli studi odontoiatrici, dall’altra i grandi centri specializzati: “Io ho rappresentato sei posizioni – chiarisce l’avvocato – tra i cui i gruppi OdontoSalute e DentalPro. Ma erano rappresentati da altri colleghi anche Vitaldent e Groupon”. La sentenza sulla pubblicità sanitaria (n. 4943) ha confermato dunque l’impianto giuridico di quanto già affermato in passato dall’Agcm e ha diminuito la sanzione a carico della Fnomceo.
“Le diverse discipline intervenute in materia (Ln. 248/2006, Ln. 148/2011, Dpr. 137/2012) hanno infatti liberalizzato la pubblicità sanitaria stabilendo che la stessa deve solo rispondere ai criteri di correttezza, non ingannevolezza e trasparenza”, ribadisce Stefanelli. “Altri limiti non sono ammissibili – ribadisce l’avvocato Stefanelli – Sulla base delle norme primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà. Identiche valutazioni per i generici criteri di ‘prudenza’, ‘pertinenza’ e ‘funzionalità’ che nel Codice deontologico del 2014 hanno sostituito il criterio del decoro della professione”.
I giudici del Tar hanno infatti sancito che il nuovo codice “pur abbandonando il criterio del ‘decoro’ quale parametro di valutazione dei messaggi pubblicitari, continua a utilizzare, al secondo comma dell’articolo 54, una serie di parametri – osserva Stefanelli – alcuni dei quali molto generici e comunque non previsti dalla vigente normativa, potenzialmente idonei a produrre il medesimo effetto di una applicazione restrittiva della concorrenza, in precedenza riconducibile al richiamo al concetto di ‘decoro professionale’. “Vedremo ora se la Fnomceo – conclude Stefanelli – deciderà di impugnare oppure se la sentenza diverrà definitiva con obbligo di cambiare di nuovo il Codice allargando le maglie della pubblicità”. (Fonte: AdnKronos Salute)