La ASL RMF, in clima di risparmio preferisce fornire ai propri medici di c.a le vetture aziendali piuttosto che pagare il rimborso kilometrico. Sappiamo tutti quali siano le caratteristiche del parco macchine delle aziende, e sappiamo tutti che, per girare di notte,necessitiamo di vetture sicure ed affidabili; meglio ancora se dotate di navigatore,per non perderci per strada e viva voce, per evitare di schiantarci contro un muro mentre rispondiamo alle chiamate della centrale operativa. Quando la ASL riuscirà a metterci a disposizione delle autovetture migliori delle nostre personali, allora se ne potrà discutere.
In allegato la relazione del nostro responsabile aziendale ca ERMANNO DE FAZI
In allegato la relazione del nostro responsabile aziendale ca ERMANNO DE FAZI
Norme relative all’uso durante il Servizio di Continuità Assistenziale di vetture aziendali, di cui al Dlg n. 81/2008, Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In base al dlg 81/2008, si applicano al Servizio di Continuità Assistenziale le seguenti norme:
1) la vettura che il medico di Continuità Assistenziale utilizza nell’espletamento dei compiti assegnati dal ACN 2009 non è un luogo di lavoro, bensì un mezzo di trasporto (art. 62, comma 2, lettera a);
2) tale definizione inserisce la vettura fra le attrezzature di lavoro (art. 69, comma 1, lettera a);
3) le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70, comma1);
4) messa a disposizione del medico una vettura conforme alle disposizioni di legge, scelta secondo i criteri indicati all’art. 71 comma 2, il datore di lavoro deve garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza attraverso le misure contemplate all’art. 71, comma 4;
5) Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro, in base all’art. 71, comma 7, prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Sebbene le norme contrattuali, art. 68, comma 4, del ACN 2009 e art. 38 del ACR Lazio 2006, prevedano la possibilità che l’Azienda Sanitaria disponga per i medici di Continuità Assistenziale l’utilizzo di una vettura (o automezzo si servizio), si ritiene che il medico sia deontologicamente “qualificato in maniera specifica” all’uso esclusivo di farmaci e di materiale necessari all’effettuazione degli interventi propri del servizio (art. 68, comma 1 del ACN 2009). Si fa notare, pertanto, che qualora i dirigenti aziendali decidessero di mettere a disposizione dei medici di CA automezzi di servizio, il loro utilizzo dovrà essere riservato a “lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati”, ai quali il dlg 81/2008 assegna i compiti di riparazione, trasformazione e manutenzione, tutti compiti non previsti per i medici incaricati per il Servizio di Continuità Assistenziale.
1) la vettura che il medico di Continuità Assistenziale utilizza nell’espletamento dei compiti assegnati dal ACN 2009 non è un luogo di lavoro, bensì un mezzo di trasporto (art. 62, comma 2, lettera a);
2) tale definizione inserisce la vettura fra le attrezzature di lavoro (art. 69, comma 1, lettera a);
3) le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70, comma1);
4) messa a disposizione del medico una vettura conforme alle disposizioni di legge, scelta secondo i criteri indicati all’art. 71 comma 2, il datore di lavoro deve garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza attraverso le misure contemplate all’art. 71, comma 4;
5) Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro, in base all’art. 71, comma 7, prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Sebbene le norme contrattuali, art. 68, comma 4, del ACN 2009 e art. 38 del ACR Lazio 2006, prevedano la possibilità che l’Azienda Sanitaria disponga per i medici di Continuità Assistenziale l’utilizzo di una vettura (o automezzo si servizio), si ritiene che il medico sia deontologicamente “qualificato in maniera specifica” all’uso esclusivo di farmaci e di materiale necessari all’effettuazione degli interventi propri del servizio (art. 68, comma 1 del ACN 2009). Si fa notare, pertanto, che qualora i dirigenti aziendali decidessero di mettere a disposizione dei medici di CA automezzi di servizio, il loro utilizzo dovrà essere riservato a “lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati”, ai quali il dlg 81/2008 assegna i compiti di riparazione, trasformazione e manutenzione, tutti compiti non previsti per i medici incaricati per il Servizio di Continuità Assistenziale.