Un medico in servizio presso una Azienda sanitaria siciliana con contratto a tempo indeterminato ed inquadrato a decorrere dal mese di settembre 2000, nell’ex 1° livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale, ha rivendicato il riconoscimento, con decorrenza dall’inquadramento in ruolo, dell’indennità di posizione variabile e delle differenze retributive per indennità di esclusività tra la fascia stipendiale “sino a cinque anni”, nella quale era stato inserito quale dirigente ai sensi dell’art. 5, comma 3, Ccnl dell’8 giugno 2000 dell’area della Dirigenza medica e veterinaria, biennio economico 2000-2001, e la fascia stipendiale “tra cinque e quindici anni”.
A sostegno della domanda ha dedotto che il D.P.C.M. 8 marzo 2001 – con il quale erano stati dettati i criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio precedentemente prestato dai medici in regime di convenzione – aveva previsto, alla lett. b) dell’art. unico, che ai professionisti fosse riconosciuta “una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività svolta nel Servizio sanitario nazionale”, così intendendo equiparare ad ogni effetto, anche economico, il servizio prestato in regime di convenzione a quello svolto quali dirigenti pubblici. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando che il D.P.C.M. 8 marzo 2001, art. 1, lett. b), laddove prevede il riconoscimento di “una anzianità di servizio e di esperienza professionale” nell’ambito dell’attività prestata nel Ssn, reca una previsione di stretta interpretazione, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva; esso non consente il riconoscimento del periodo prestato durante il rapporto convenzionale ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro. (Fonte: Doctor News)