ANCHE I MEDICI SVOLGONO ATTIVITA' "USURANTI" !!

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Lo SMI, previo parere dell’ ufficio legale, ha ufficialmente richiesto che per alcune attivita’ mediche (riguardanti sia il settore convenzionato che quello della dipendenza) venga riconosciuta la qualifica di "usurante", premessa necessaria per alcuni importanti benefici previsti in Finanziaria. Roma, mercoledì, 24 ottobre 2007
 

          Alla cortese attenzione di  :   

Ministro della Salute

On. Livia Turco

 

Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

On Cesare Damiano

 

Sottosegretario Salute

On. Serafino Zucchelli

 
Oggetto: Riconoscimento “lavori usuranti” per medici dipendenti e convenzionati
 

Egr.  On. Ministri

Il DDl sul Welfare, approvato dal consiglio dei ministri, prevede benefici previdenziali per i “lavori usuranti”.

Come sapranno il d.l.gs del 1993, in applicazione della normativa europea, riconosceva come lavoro usurante anche quello svolto dai medici che svolgono la propria opera in turni di servizio notturno.  Successivamente un decreto del ministero del lavoro limitava il beneficio di legge esclusivamente a categorie di “lavoro manuale”.

 

Ci aspettiamo che la nuova legge sani questa ingiustizia.

Chiediamo un intervento diretto delle SSLL per vedere riconosciuto al lavoro medico la stessa dignità delle altre categorie interessate,
Chiediamo di essere ascoltati dalla commissione che dovrà, nei limiti imposti dalla legge, identificare i beneficiatari del provvedimento.
 

Vogliamo ricordare come tanti studi dimostrino come queste categorie di colleghi siano soggette a maggiore “bourn out”, e come tali lavori, anche in campo medico, siano oggetto di un notevole turn over (ovvero pochi medici vogliono svolgere tale funzioni ritenute giustamente più onerose).

 

Vogliamo infine ricordare alle SSLL una particolare attenzione ai colleghi della continuità assistenziale. Non vorremmo in altre parole che i provvedimenti si rivolgessero solo ed esclusivamente ai medici dipendenti escludendo i colleghi della medicina generale.

 

La peculiarità dell’attività di guardia medica, oggi continuità assistenziale, consiste nel fatto che il rapporto in essere non è un rapporto di dipendenza, bensì di parasubordinazione,  contenente quindi elementi propri sia del rapporto di dipendenza che di quello libero professionale o autonomo.

Ricordiamo che l’attività di continuità assistenziale viene svolta presso le sedi fornite dalle AASSLL, prevede una retribuzione ed un orario predeterminato, prevede altresì l’assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro, con irrogazione di sanzioni graduali sino alla revoca del rapporto convenzionale; tutto  ciò lo rende particolarmente assimilabile al lavoro dipendente. 

Fatte tali doverose considerazioni e premesse, non sembra esistano limiti derivanti dalla normativa comunitaria ( che anzi sembra auspicare l’ampliamento delle ipotesi di applicazione delle agevolazioni in materia) mentre la normativa interna, sebbene non contenga una espressa chiusura,  non considera, fino ad oggi, espressamente l’attività in parola tra quelle oggetto di tutela.

 

Il Vice segretario nazionale

Dott. Francesco Medici