MAI lasciare ricette firmate in bianco, a nessuno!

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 Daniele Zamperini
In una recentissima sentenza (VI Penale n. 13315 del 31/03/2011) la Cassazione ha ribadito un indirizzo giurisprudenziale gia’ affermato ma che molti medici mostrano di non aver compreso: lasciare ricette firmate in bianco (anche alla segretaria) costituisce sempre falso ideologico e comporta una condanna penale.
E’ indifferente l’ utilita’ o meno della prescrizione, in quanto il reato si concretizza per il fatto che la prescrizione stessa sia stata effettuata da persona diversa dal medico.

I fatti:

Un medico e due farmacisti laziali sono stati condannati dall’ Corte d’ Appello di Roma per falsita’ ideologica in certificazioni amministrative in quanto il medico aveva consegnato ai farmacisti alcuni ricettari timbrati e firmati in bianco affinche’ li riempissero con prescrizioni di farmaci che, a detta del medico, erano semplicemente ricette da ripetersi periodicamente in quanto trattavasi di patologie croniche in terapia prolungata sempre con gli stessi farmaci.

La Cassazione ha dichiarato prescritti i reati contestati, ribadendo pero’ che tali comportamenti costituiscono sempre un reato.

Deve essere il medico, e solo il medico, (dichiarano i magistrati) acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione.

La necessità che la somministrazione di farmaci a carico del Ssn sia costantemente monitorato dal medico prescrittore "e’ ribadita dal legislatore – conclude la Suprema Corte – anche nel caso di pazienti portatori di patologie croniche" poiche’ anche per essi "lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni ripetute".
 
Specificando, il principio generale espresso dalla Corte, afferma che la falsita’ ideologica risiedeva appunto “ nella falsa attestazione del compimento da parte del medico convenzionato della ricognizione del diritto all’assistito all’assistenza farmacologica, essendo irrilevante la circostanza che i pazienti fossero affetti da patologie croniche, posto che anche per essi lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni ripetute".
 
Commento:

Che tali concetti non costituiscano una novita’ e’ ben chiaro a chiunque si interessi di tali argomenti. Chi scrive aveva gia’ messo in guardia dal lontano 2002 i colleghi contro questo ed altri comportamenti assai diffusi ma altrettanto rischiosi (Non delegare le ricette alla segretaria lasciandole il ricettario firmato in bianco, non rilasciare prescrizione senza data, non pre o post-datare certificati o ricette, non lasciare incustodite e alla portata di vista di estranei le documentazioni sanitarie degli assistiti eccetera).

Il fatto che il medico avesse lasciato il ricettario ad un farmacista non e’ elemento fondamentale, in quanto altre condanne sono state comminate in passato per comportamenti analoghi tenuti con persone diverse dal farmacista. Il concetto e’ che NESSUNO puo’ decidere autonomamente, senza ricognizione del medico, di rilasciare una ricetta ad un paziente.

Intendiamoci: e’ lecito che la segretaria scriva le ricette dietro disposizione del medico, e il medico le firmi successivamente, ma non e’ lecito il contrario. Se un esponente dell’ Autorita’ Giudiziaria si venisse a trovare in sala d’aspetto mentre la segretaria compila e consegna ricette senza controllo, potrebbero sorgere problemi non indifferenti.
Quindi, cautela!

Chi volesse maggiori dettagli sui precedenti articoli sull’ argomento veda su

oppure su

http://zamperini.tripod.com/comportamenti_rischiosi_Medico_Famiglia.htm
 
Daniele Zamperini