Responsabilità professionale, mano tesa ai medici

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Linee guida e buone pratiche prodotte e costantemente aggiornate da società scientifiche accreditate e quindi “bollinate” dal ministero della Salute: dove non è riuscito il decreto Balduzzi né è arrivato il dicastero, forse arriverà la nuova legge sulla responsabilità professionale che dopo 10 anni di stand-by “veleggia” in commissione Affari sociali.

A prevedere la novità, è l’emendamento 6.50 presentato oggi in commissione dal relatore Federico Gelli (responsabile Sanità del Pd), che mira a sostituire la versione originale dell’art. 6 e contempla la punizione in caso di dolo o colpa grave per l’esercente la professione sanitaria che abbia cagionato morte o lesione del paziente «nell’inosservanza delle buone pratiche e delle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito dal ministero della Salute».

«Una soluzione valida sia per il profilo penale che per il civile – precisa Gelli – che viene incontro alle esigenze di certezza sia dei giudici che dei professionisti. Ai tempi per la predisposizione delle linee guida non si fa riferimento, ma anche su questo aspetto si potrebbe ulteriormente lavorare, entro lunedì prossimo quando scadrà il termine per la presentazione dei sub emendamenti».

Ma le modifiche al cuore del testo unificato adottato come testo base non si fermano certo qui. Intanto, sempre su proposta del relatore, è “passato” lo stralcio della definizione di “atto sanitario”: patata bollente (leggi la querrelle sul comma 566 della legge di Stabilità 2015 in merito alle competenze dei professionisti) che avrebbe rischiato di «distogliere l’attenzione», spiega ancora Gelli che però non esclude reintroduzioni successive della norma, dall’obiettivo primario del provvedimento, che è la riscrittura delle regole sulla responsabilità professionale, anche in un’ottica di fondamentale contrasto alla medicina difensiva. L’articolo 1 arriverà quindi al voto finale sostanzialmente riscritto e centrato sulla sicurezza delle cure.

E mentre è in corso l’esame dell’articolo 2 sulla gestione del rischio, arriva dal relatore un’altra proposta di modifica corposa: quella dell’articolo 7 sulla responsabilità civile, si cui Gelli propone lo “spacchettamento” con l’inserimento di un “7-bis”. Confermata la doppia natura della responsabilità – contrattuale per l’azienda ed extracontrattuale per il professionista, si prevede che la fattispecie ex art. 1218 valga sia per le condotte dolose che per quelle colpose e che sia ampliata a tutto il personale: «sarà inclusiva – precisa ancora Gelli – non solo dei dipendenti ma anche dei giovani precari che popolano le corsie».

Ancora: l’azione di rivalsa sul professionista l’azienda potrà intentarla solo a condizione che il primo sia stato riconosciuto responsabile nel giudizio promosso dal paziente. E solo in caso di doo o colpa grave del sanitario. Non solo: l’azienda d’ora in poi, sempre secondo le modifiche all’art. 7 proposte dal relatore, sarà obbligata a dare comunicazione all’interessato dell’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell’atto di citazione: ma la rivalsa sarà sempre preclusa o resa improseguibile dall’esercizio dell’azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti.

La concilazione, infine: nell’articolo 7-bis targato Gelli il tentativo di esperirla diventa obbligatorio, mentre si prevede un’azione tecnico preventiva (Atp) per stabilire fin dall’inizio l’entità del danno. Il procedimento di conciliazione davanti al consulente è obbligatorio per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico.

CONSULTA GLI EMENDAMENTI DEL RELATORE AGLI ARTT. 6 E 7 (Fonte: Sole24Ore Sanità)