IL GIORNO 3 GIUGNO P.V E’ PROCLAMATO LO SCIOPERO DELLA MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA, CONTINUITA’ ASSISTENZIALE,MEDICINA DEI SERVIZI,118 CONVENZIONATI).
L’ADESIONE RICHIEDE IL RISPETTO DI ALCUNE REGOLE CHE VI ESPLICHIAMO DI SEGUITO
L’ADESIONE RICHIEDE IL RISPETTO DI ALCUNE REGOLE CHE VI ESPLICHIAMO DI SEGUITO
I medici iscritti allo SMI per l’adesione non devono fare alcuna comunicazione alla ASL
I medici non iscritti allo SMI devono comunicare la loro adesione allo sciopero al responsabile Medicina Generale del proprio distretto.
I medici di continuità assistenziale e medicina dei servizi (iscritti e non )devono comunicare la propria adesione allo sciopero, perchè , per quanto riguarda i servizi di urgenza devono essere sostituiti (stesso discorso per i medici del 118 convenzionati).
L e prestazioni che devono essere assicurate per i medici di famiglia
:3. Sono prestazioni indispensabili di assistenza primaria, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 e successive modificazioni e integrazioni: le visite domiciliari urgenti, l’assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali, nonche’ le ulteriori prestazioni definite nell’ambito degli Accordi regionali.
Le prestazioni che devono essere assicurate dai medici di guardia , oltre alle visite domiciliari urgenti:Nel campo della continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di competenza, sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui agli artt. 67 e 95, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici, Nel campo della medicina dei servizi territoriali, sono prestazioni indispensabili quelle di cui all’art. 78, comma 12.
I medici non iscritti allo SMI devono comunicare la loro adesione allo sciopero al responsabile Medicina Generale del proprio distretto.
I medici di continuità assistenziale e medicina dei servizi (iscritti e non )devono comunicare la propria adesione allo sciopero, perchè , per quanto riguarda i servizi di urgenza devono essere sostituiti (stesso discorso per i medici del 118 convenzionati).
L e prestazioni che devono essere assicurate per i medici di famiglia
:3. Sono prestazioni indispensabili di assistenza primaria, ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 e successive modificazioni e integrazioni: le visite domiciliari urgenti, l’assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali, nonche’ le ulteriori prestazioni definite nell’ambito degli Accordi regionali.
Le prestazioni che devono essere assicurate dai medici di guardia , oltre alle visite domiciliari urgenti:Nel campo della continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di competenza, sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui agli artt. 67 e 95, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici, Nel campo della medicina dei servizi territoriali, sono prestazioni indispensabili quelle di cui all’art. 78, comma 12.
In nessun caso si può richiedere all’utente il pagamento della prestazione urgente:
i medici di famiglia appartenenti al comparto dell’assistenza primaria hanno l’obbligo di erogare le prestazioni indispensabili individuate , fermo restando il diritto di percepire dal S.S.N. il corrispettivo adeguato per tali prestazioni;
i medici di famiglia appartenenti al comparto dell’assistenza primaria hanno l’obbligo di erogare le prestazioni indispensabili individuate , fermo restando il diritto di percepire dal S.S.N. il corrispettivo adeguato per tali prestazioni;