La FNOMCeO ha inviato una nota di rettifica circa il problema della denuncia, da parte del medico, delle patologie incompatibili con l’ idoneita’ alla guida. I medici di famiglia sono esonerati
"Non corrisponde al vero – afferma la Federazione – che “tutti i camici bianchi dovranno segnalare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti patologie incompatibili con l’idoneità alla guida dei loro pazienti”.
Nell’emanare il Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida”, il Governo ha infatti accolto le istanze della Fnomceo volte a prevedere l’esclusione dei medici di famiglia dall’obbligo di comunicare al Dipartimento per i trasporti eventuali patologie che compromettano l’idoneità di guida (diabete ecc.).
Tale obbligo si applica, perciò, solo ad alcune categorie particolari di medici: il medico monocratico (quello che redige il certificato per il rilascio e il rinnovo della patente, ad esempio) e i medici delle Commissioni provinciali per le patenti di guida, oltre che i responsabili delle unità operative di Anestesiologia e Rianimazione di Neurochirurgia per i casi di coma previsti dalla legge.
In conclusione, dunque, la norma non vale per tutti i medici, ma solo per alcune, circoscritte categorie.
I medici di famiglia potranno così salvaguardare il loro rapporto fiduciale con i pazienti. "
Ma attenzione! Si ricorda che il Certificato preliminare per la Patente di guida (nei casi in cui la legge lo prevede, e cioe’ essenzialmente nel caso di nuovi patentati, di autisti professionisti ecc.) RESTA OBBLIGATORIO.
Cio’ che non rientra nell’ obbligo dei medici curanti e’ la segnalazione di patologie emergenti nel corso di validita’ della patente che possano costituire problema per l’ idoneita’ alla guida.
Nell’emanare il Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida”, il Governo ha infatti accolto le istanze della Fnomceo volte a prevedere l’esclusione dei medici di famiglia dall’obbligo di comunicare al Dipartimento per i trasporti eventuali patologie che compromettano l’idoneità di guida (diabete ecc.).
Tale obbligo si applica, perciò, solo ad alcune categorie particolari di medici: il medico monocratico (quello che redige il certificato per il rilascio e il rinnovo della patente, ad esempio) e i medici delle Commissioni provinciali per le patenti di guida, oltre che i responsabili delle unità operative di Anestesiologia e Rianimazione di Neurochirurgia per i casi di coma previsti dalla legge.
In conclusione, dunque, la norma non vale per tutti i medici, ma solo per alcune, circoscritte categorie.
I medici di famiglia potranno così salvaguardare il loro rapporto fiduciale con i pazienti. "
Ma attenzione! Si ricorda che il Certificato preliminare per la Patente di guida (nei casi in cui la legge lo prevede, e cioe’ essenzialmente nel caso di nuovi patentati, di autisti professionisti ecc.) RESTA OBBLIGATORIO.
Cio’ che non rientra nell’ obbligo dei medici curanti e’ la segnalazione di patologie emergenti nel corso di validita’ della patente che possano costituire problema per l’ idoneita’ alla guida.