Nuovo regime contabile agevolato per i contribuenti minimi (PER COMPENSI ANNUO MENO DI 30.000 €)
Provvedimento segnalato dal collega Paci
Come precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 N. 185825/2011, (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+agevolato+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6de004804984722d9229fe52ef1f0d1b)ii contribuenti “minimi” che si avvalgono, dal 1° gennaio 2012, del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso previsti
- liquidazioni e versamenti periodici Iva
- versamento dell’acconto annuale Iva
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.
Questi contribuenti sono, invece, obbligati ai seguenti adempimenti:
· conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 600/1973
· fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le specifiche condizioni di esonero
· comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro
· presentazione delle dichiarazioni Unico e Iva
· versamento annuale dell’Iva
· versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef
· versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunale e regionale all’Irpef
· adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le operazioni di liquidazione
· comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”)
· comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.