Le nuove norme sull’ ECM per le professioni sanitarie

Print Friendly

Nell’ Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile 2012 riguardante il nuovo sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) sono state dettagliate alcune regole e normati alcuni aspetti finora non presi in considerazione. Restano alcuni punti oscuri che andranno a loro volta chiariti.
Riportiamo una sintesi del provvedimento e il testo integrale

 
Riporto sotto il testo, che riguarda essenzialmente il fronte dedicato ai medici, perche’ la parte per i provider e’ solo accennata e andra’ analizzata in altra sede, per gli addetti ai lavori
 
Le nuove norme sull’ ECM per le professioni sanitarie
Regole generali:
Il sanitario deve conseguire 150 crediti nel triennio 2011. 2013 (min 25 max 75 l’ anno).
 
SI POSSONO RIPORTARE DAL TRIENNI PRECEDENTE (2008-2010) fino a 45 crediti, con un obbligo “netto” quindi di 105 Crediti ECM.
 
La circolare non specifica pero’ se questo meccanismo valga per tutti i sanitari o solo per coloro che abbiano crediti eccedenti.
 
I terremotati abruzzesi hanno uno sconto (per il 2011) a 30 crediti anziche’ 50, con un minimo di 15
 
Per i libero-professionisti la circolare prevede “modalta’ flessibili per crediti/anno”. Non sono specificate nel dettaglio, probabilmente verranno disciplinate dagli Ordini.
 
E’ possibile acquisire crediti attraverso autoformazione per attivita’ tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e dalle Federazioni di riferimento.
 
Dettagli pratici:
Registrazione dei crediti ECM
 
Il professionista – ultimata la frequenza – dovra’ consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalita’ di verifica dell’apprendimento,…) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all’ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (es. Ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi professionisti, al proprio Ordine, Collegio, Associazione professionale).
 
Per chi svolge attivita’ di tutor
L’attivita’ di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione-internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale – professioni sanitarie), previa attestazione della documentazione a cura dell’Ente erogatore dell’attivita’ di tutoraggio, deve essere inviata all’Ordine, Collegio o Associazione professionale per la definizione del numero dei crediti formativi e attestata dai predetti soggetti, per la successiva trasmissione al CO.GE.A.P.S.
 
Le sanzioni per mancato aggiornamento:
In data 14 settembre 2011 e’ intervenuta la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che affida agli Ordini il compito di adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non ottemperano all’obbligo di «seguire percorsi di formazione continua permanenti».
 Disposizioni per i provider:
Almeno il 50% delle attivita’ effettivamente pianificate nel piano formativo devono riguardare etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione.
 
Tale offerta non puo’ essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall’Ordine, Collegio, Associazione e dalle relative Federazioni nazionali.
 In analogia e compatibilmente con le specifiche esigenze,organizzative e territoriali, i professionisti sanitari che operano nelle strutture che erogano prestazioni sanitarie pubbliche o private accreditate (Aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie, private accreditate) come responsabili scientifici o in misura determinante sotto il profilo scientifico e culturale in un evento (partecipazione attiva ECM) non possono essere coinvolti nelle attivita’ di auditor per le attivita’ formative ECM comprese nel
territorio di competenza dell’azienda dove operano.
 
Burn-out e stress
Per quanto concerne il burn out e lo stress, le relative tematiche devono rientrare negli obiettivi organizzativi e gestionali e riguardare prevalentemente la dirigenza e il coordinamento ai diversi livelli di responsabilita’ e competenza, in ordine all’attuazione di adeguate misure di prevenzione nella gestione delle risorse umane e dei luoghi di lavoro.
 
Per quanto concerne invece «la clinica», le implicazioni medico legali ed assicurative delle manifestazioni stress correlate e da «burn out», queste riguardano i medici in modo interdisciplinare per apprendere a «diagnosticare e curare» e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza.
 
Le Medicine non convenzionali
Le Medicine non convenzionali, come dichiarato negli obiettivi formativi, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.
 
Non rientrano in questa fattispecie i corsi di formazione in Medicina non convenzionale.
 
Registrazione dei crediti formativi
La registrazione a livello nazionale dei crediti acquisiti all’estero, i crediti relativi ad autoformazione e al tutoraggio individuale e’ compito del singolo professionista che deve farsi carico di darne comunicazione all’Ordine, Collegio, Associazione professionale di appartenenza che provvede per via informatica a trasmettere tali dati al CO.GE.A.P.S per l’inserimento nell’anagrafica nazionale.
Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali nel ruolo di garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua si avvalgono dell’anagrafe nazionale del CO.GE.A.P.S per attestare le attivita’ formative ECM svolte e certificare il percorso formativo dei propri iscritti.
Daniele Zamperini