Mettiamo a disposizione dei colleghi l’ultima circolare della regione Lazio sulla prescrizione per principio attivo
Paradossalmente tale circolare dice che per ottemperare all’obbligo della prescrizione elettronica bisognerà sempre indicare, oltre al principio attivo, anche il nome del prodotto commerciale in quanto solo questo è fornito di AIC.
Se è così solamente la ricetta scritta a mano potrà contenere il nome del principio attivo e basta, quelle da inviare telematicamente dovranno contenere ambedue le indicazioni.
Facciamo alcuni esempi:
- Ramipril 5mg: ricetta utilizzabile in farmacia ma non inviabile per via telematica in quanto priva di AIC di riferimento
- Ramipril 5mg -TRIATEC: ricetta utilizzabile in farmacia e inviabile telematicamente
- Ramipril 5mg -RAMIPRIL DOC: ricetta utilizzabile in farmacia e inviabile telematicamente
Alla fine del discorso bisogna quindi dire, almeno secondo questa circolare, che se si vogliono rispettare sia la norma della prescrizione per principio attivo che quella della ricetta elettronica bisognerà impostare nel Lay-Out della ricetta la stampa sia del principio attivo che del nome commerciale.