In questi giorni sono state approvate modifiche legislative al Decreto Brunetta sulle certificazioni on line e introdotte le sanzioni relative al mancato invio delle ricette elettroniche.
Vi elenco alcune puntualizzazioni realtive ai vari commi ed articoli, che sostanzialmente non introducono alcuna novità di rilievo rispetto alla legislazione precedente.
Vediamo quali sono queste modifiche:
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All’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo”. E questa non è una novità visto che questo era già previsto dalla normativa già vigente e finora ignorato da ospedaleri e altri operatori che non fossero quelli dell’assistenza primaria.
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Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quì una novità viene effettivamente introdotta in quanto non vengono più nominate delle categorie di lavoratori che prima erano esclusi dalla certificazione telematica. Pertanto se tra i vostri assistiti ci sono magistrati di cassazione o direttori generali della Banca d’Italia dovrete far loro il certificato telematico.
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Al comma 4 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 sono aggiunti i seguenti periodi: “Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono rincorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.” Quì la novità è solo apparente, perchè viene semplicemente esplicitato quanto già contennuto nella circolare 5/2010 di Brunetta oltre che nel senso comune e nella legislazione generale.
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All’articolo 7 comma 3 si afferma: La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta. Insomma, in questa unica vera novità, vengono coinvolti anche i pediatri e dovrà essere previsto un apposito form telematico specifico per il certificato di assistenza al minore.