Il sanitario che non ha effettuato l’intervento chirurgico concordato con il paziente è tenuto alla restituzione del compenso previamente da lui percepito. (Cass. VI civ. n. 19265/12).
Daniele Zamperini
Tre chirurghi sono stati condannati alla restituzione della somma anticipata dalla paziente per un intervento mai effettuato, per via del recesso voluto della stessa.
“La norma – spiega la Corte – presuppone che il compenso sia, comunque, dovuto, a fronte di una prestazione d’opera effettuata, in tutto o in parte», ma, nel caso in particolare, nessun compenso invece era dovuto ai sanitari: mancava l’opera svolta da retribuire e, dunque, le somme percepite ritenute indebite”
I giudici hanno evidenziato che la paziente aveva firmato in cartella l’ accettazione del pagamento degli onorari “dovuti” per cui non non era messo in discussione il rapporto contrattuale fondamentale, ma la determinazione di quanto effettivamente “dovuto” in forza del recesso ex art. 2237 Cc. Grava sui sanitari l’onere della prova in punto di dimostrazione dell’«opera svolta» ovvero di stipulazione di un accordo transattivo.
Commento:
e’ necessario, alla luce di questa pronuncia, che i contratti d’ opera siano stipulati con maggiore dettaglio, stabilendo esplicitamente le quote dovute rispetto alle eventuali prestazioni effettuate, o che si espliciti, in caso di mutamento dei piani in corso d’opera, un eventuale accordo transattivo.