Proprogato al 30 giugno il termine ultimo per la presentazione del DVR.
Quanto prima vi comunicheremo le date per i corsi di formazione
ll Senato ha approvato il 21.12.2012 il DDL “stabilità”. Tra gli emendamenti, la proroga della possibilità di “Autocertificazione” degli obblighi del DVR per le PMI fino a 10 lavoratori– di cui all´art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 – al 30 giugno 2013 (art. 388).
A decorrere quindi dal 01/07/2013 tutti di datori di lavoro (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati) sono tenuti ad avere il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.
Il 30 giugno 2013 è la scadenza ultima per trasformare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) effettivo che rileva tutti i rischi, definisce i criteri utilizzati, individua le misure per ridurli o eliminarli e la loro programmazione nel tempo:
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rischi infortunistici: dovuti a carenze strutturali, meccanici, elettrici, incendio ed esplosione;
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rischi igienico-ambientali: sostanze pericolose, agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche) e biologici;
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rischi trasversali: organizzazione e condizioni del lavoro, fattori ergonomici e psicologici, stress lavoro-correlato.
La valutazione dei rischi deve essere redatta con la collaborazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) e del Medico Competente se previsto.
Il documento deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo competenti. Per tutte le aziende con più di 10 lavoratori non cambia nulla poiché l’obbligo di redigere il DVR è esistente dal 1994.
La mancata presenza del DVR comporta una sanzione molto alta: da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400€.
Inoltre l’assenza del DVR è una grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Infine l’effettuazione della valutazione dei rischi è requisito essenziale per poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 1, D.Lgs. 368/2001 e sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012).