VERIFICHE SUGLI STUDI MEDICI A ROMA

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SI STANNO EFFETTUANDO A ROMA CONTROLLI DEI NAS PRESSO STUDI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
Nulla di strano, rientrano nei diritti della P.A.
I medici devono essere in regola con i contributi della segretaria, non detenere farmaci scaduti o privi di fustella eccetera. Ci e’ stato segnalato pero” che viene talvolta contestata la presenza di specialisti (anche privati) nello studio o perfino l’ attivita’ specialistica effettuata fuori orario dallo stesso MMG.
CIO’ NON E’ CORRETTO, PERCHE’ QUESTE ATTIVITA’ NON SONO VIETATE!
LO SMI STA INTERESSANDO I SUOI LEGALI PER LA DIFESA DEGLI INTERESSATI, E INVITA LE ALTRE FORZE SINDACALI A UNIRSI E COORDINARE UN’ AZIONE COMUNE, PERCHE’ LA COSA RIGUARDA TUTTI I PROFESSIONISTI DEL SETTORE!

Apri l’ articolo per maggiori dettagli

Vi invito a osservare queste semplici avvertenze:

 - MOLTA ATTENZIONE AI FARMACI SCADUTI O NON FUSTELLATI! Il loro reperimento da parte dei NAS puo’ significare guai sicuri, anche se spesso si tratta di innocenti dimenticanze. 
- EVITARE COMPORTAMENTI CONTESTABILI sulla distribuzione delle ricette o dei certificati. 
- VERIFICATE LA REGOLARITA’ DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI: contratto di affitto, smaltimento rifiuti eccetera
- ATTENZIONE AGLI AUSILIARI DI STUDIO!  Certamente avete tutti voi la segretaria in regola, ma siccome ci sono verifiche anche su questi aspetti, evitate se possibile di farvi assistere, magari saltuariamente, da amici o familiari. Bisognerebbe poi fornire spiegazioni non sempre agevoli. 
 
UN  ALTRO ASPETTO CHE RIGUARDA SIA I CONVENZIONATI CHE I DIPENDENTI:
 
- Mi dicono che i NAS hanno contestato l’ attivita’ libero-professionale svolta dai MdF nel proprio studio, ma soprattutto HANNO CONTESTATO LA PRESENZA DI SPECIALISTI.

Primo aspetto: ai MdF e’ consentito effettuare attivita’ libero-professionale in orari distinti da quelli destinati alla Convenzione. Negli orari normali di studio e’ pure consentita la libera professione per adempimenti connessi (certificati per attivita’ sportiva, per uso assicurativo ecc.). ro).
Secondo aspetto: l’ associazione nello studio con specialisti e’ vietata solo per certe categorie particolari:

 
 
La Convenzione dice testualmente (art. 36):
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.”.
 
Quindi il divieto (o l’ obbligo di totale distinzione tra strutture) vige solo per le attivita’ soggette ad autorizzazione.
 
Sono attivita’ soggette ad autorizzazione:
- Studi odontoiatrici
- Studi chirurgici che vadano oltre i piccoli interventi non invasivi
- Laboratori analisi
- Specialisti che si servano di attrezzature di particolare complessita’ o potenzialmente rischiose
 
Il libero-professionisti puri che effettuino solo visite mediche non presentano limitazioni.

Puo’ esistere una limitazione per i medici dipendenti con rapporto intramoenia o extramoenia condizionato che visitino fuori della sede consentita. Non conosco il loro contratto, quindi non posso entrare per ora nello specifico. Si tratta pero’ di un problema che nel caso va contestato a questi ultimi, non al MdF che metta a disposizione di un collega una stanza per visite ma che non ha modo di conoscere le problematiche personali dei singoli richiedenti.

 
Allego, per ora, il testo di un articolo sull’ argomento di una decina di anni fa. Verifichero’ la presenza di eventuali aggiornamenti, tuttavia puo’ costituire un’ utile punto di riferimento:

DESTINAZIONE D’ USO IMMOBILI AD USO MEDICO 
APPENDICE NORMATIVA
Ricerche ed elaborazione di D. Zamperini

 

Due gli aspetti da considerare:

1)      Distinzione tra studio medico e ambulatorio, ai fini della normativa generale

2)      Distinzione dei casi particolari (riguardanti TUTTI gli ambulatori ma talvolta anche gli studi) ai fini catastali

 E’ fondamentale la distinzione tra “Studio medico” e “Ambulatorio” o “Poliambulatorio”.

Questo perche’ la tendenza all’ aggregazione di piu’ medici al fine di risparmio sulle spese di gestione (o per l’ attuazione di forme di medicina di gruppo previste anche dalle varie Convenzioni) provoca spesso difformi interpretazioni e contenziosi importanti sia con le ASL che con altri soggetti (Comuni, amministrazioni condominiali ecc.).

L’ Ambulatorio soggiace infatti a precisi obblighi di legge a cui sfugge invece lo studio. Molti regolamenti condominiali inoltre vietano l’ apertura di Ambulatori mentre non vietano i semplici studi professionali.

 Dalle ricerche effettuate presso i nostri archivi sono risultate pochissime ma importanti fonti normative al riguardo:

Definizione di Ambulatorio:

D.P.R. 121/1961: ” Sono ambulatori gli istituti aventi individualita’ e organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la sua professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purche’ siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione [e al pagamento dei relativi tributi, n.d.r.] i gabinetti personali e privati in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione”.

Art. 193-194 R.D. 27/7/34 n. 1265 T.U.LL.SS. : Lo studio medico soggiace al nulla osta delle autorita’ (prima d’ora del Sindaco, ora delle ASL) che ne devono accertare l’ idoneita’ .

Deve essere in particolare accertata l’ agibilita’.

Non si deve confondere l’ agibilita’ con l’abitabilita’ (che e’ idoneita’ all’ abitarvi). Infatti un locale accatastato come negozio puo’ essere agibile ma non abitabile, mentre un appartamento (abitabile) dovrebbe essere sempre agibile. 

Circ. n. 77 del 15/4/68 del Min. Sanita‘ precisa che NON sono da considerare ambulatori soggetti ad autorizzazione ” i locali comunemente destinati all’ esercizio professionale dei singoli medici, anche se posti in localita’ diversa dalla propria abitazione privata e anche se destinati all’ esercizio professionale di piu’ medici“.

 [Ne deriva che anche l’ esercizio della medicina di gruppo non determina mutamento della disciplina giuridica, che resta quella degli studi privati. La distinzione tra “studio” e “ambulatorio” non discende direttamente dalla natura dell’ attivita’ ma

  • dall’ esigenza di tutelare la salute pubblica quando il titolare sia soggetto diverso dal medico,
  • dal fatto che l’ ambulatorio e’ “aperto al pubblico” mentre lo studio e’ aperto, tipicamente, alla sola clientela professionale. (omissis…).
  • l’ ambulatorio inoltre e’ caratterizzato da una struttura amministrativa e tecnica “centralizzata” e “coordinata” tra i vari soggetti che ivi esercitano.
  • Lo studio non e’ dotato di particolari attrezzature che, se presenti, lo qualificherebbero invece come ambulatorio (attrezzature per analisi cliniche o FKT aperte al pubblico ecc.).

In qualche caso percio’  anche lo studio professionale puo’ soggiacere ad alcune normative tipiche degli ambulatori (laboratori di analisi o di radiologia aperti al pubblico, studi polispecialistici “coordinati” e “centralizzati” amministrativamente e/o organizzativamente). Tali casi possono riguardare il Medico di Famiglia convenzionato solo nel caso che situi il suo studio presso una struttura consimile.].

Tutto cio’ e’ valido a meno che non esistano normative locali in proposito. Nelle nostre ricerche e’ risultato:

Emilia-Romagna:

  • L.R. 8/1/80 n.2  e L.R. n. 10 del 1/4/85 ” Per poliambulatorio si intendono tutti i servizi e presidi aperti al pubblico… ove si dia luogo, da parte di piu’ sanitari, all’ erogazione ambulatoriale di molteplici prestazioni rientranti nell’ ambito di diverse specialita’”.
  • Circ. Reg. n. 28 del 28/7/86 “… Il disposto dell’ art. 6 [L.R. citata n.d.r.] che definisce il presidio privato “poliambulatorio” non sembra porre problemi interpretativi in quanto l’ esistenza della struttura poliambulatoriale ha come presupposto la coesistenza contemporanea dei seguenti elementi:

1.       Esercizio professionale da parte di piu’ sanitari (almeno due).

2.       Erogazione di una molteplicita’ di prestazioni collegate alle varie specialita’ esercitate ed inserite all’ interno di un contesto organizzativo unitario per l’ intera struttura tale da determinare verso l’ esterno autonoma rilevanza all’ attivita’ poliambulatoriale nel suo complesso e non a quella del singolo specialista.

3.       Titolarita’ della struttura in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica).

La mancanza delle caratteristiche sopra evidenziate, comportando all’ esterno della struttura la rilevanza dell’ attivita’ personale del singolo specialista determinata per di piu’ dall’ assenza del contesto organizzativo unitario per tutta la struttura, fa si’ che non ci si trovi di fronte ad un poliambulatorio ma in presenza di attivita’ sanitarie esercitate in forma associata, non soggette, in quanto tali, a regime autorizzatorio”.

(Riassumendo: studio aperto solo a privata clientela a priva di speciali attrezzature o di organizzazione complessa e centralizzata: studio professionale; struttra aperta al pubblico che presenti contemporaneamente le 3 condizioni citate dalla circolare: Ambulatorio o poliambulatorio.).

 Veneto:

Occorre chiedere il cambiamento di destinazione d’ uso dello studio solo se intervengono mutamenti sostanziali. (L. R: 2/5/80 art. 94: “per mutamenti sostanziali si intendono quelli riguardanti almeno il 50% della superficie utile di calpestio o comunque comportanti attivita’ nocive o l’ esercizio di attivita’ alberghiere”).

 Spunti e preziose informazioni da: (omissis)  (1999)

Aggiungo una sentenza di Cassazione:

E’ stata ribadita la distinzione tra Studio Medico e Ambulatorio dalla sentenza 6 Luglio ’95 Corte di Cassazione sez. III: si considera Ambulatorio ogni struttura aziendale con compiti diagnostico-terapeutici per cui si richiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 193 del R.D. n. 1265/1934, mentre si intende per Studio la sede in cui si esercita una professione sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo. (Tale sentenza e’ riportata in Bilancetti M.; Responsabilita’ penale e civile del medico, CEDAM Padova ‘98 pag. 616)

In un prossimo articolo esporremo l’ eventuale evoluzione normativa e la giurisprudenza in materia. Per ora, attenzione!
 
Daniele Zamperini