Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego”:
Ecco il testo dell’articolo 11 del ddl stabilità sulla “Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego”:
1. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
2. All’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole “del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
5. All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “e sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite con le seguenti “e sino al 31 dicembre 2014”. Al medesimo comma è inoltre aggiunto in fine il seguente periodo: “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
7. Nell’articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole “sette decimi” e “tre decimi” sono sostituite con le parole “cinque decimi”.
8. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, le parole: “pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 40 per cento”.
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell’anno 2016, dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”;
c) al comma 14, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell’anno 2016, dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”.
9. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nell’anno 2016, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018.
10. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l’anno 2014, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all’articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall’anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l’Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell’ amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
13. Sono soggetti al limite di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
14. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali
15. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
16. Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).
17. L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19. L’autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
20. All’articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: “del 90 per cento” sono sostitute dalle seguenti: “del 50 per cento”.
21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l’anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.