I MEDICI DI FAMIGLIA DEVONO PAGARE L' IRAP?

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I Medici di Famiglia devono pagare l’ IRAP? Il problema non e’ semplice, anche perche’ le tipologie di attivita’ non sono uguali per tutti. Pubblichiamo il parere del nostro Ufficio Legale. Chi intendesse fare ricorso, puo’ rivolgersi alla nostra sede nazionale o a quella regionale per informazioni e suggerimenti. Roma, 15 maggio  2007
 

Spett.le S.M.I.

 
 Quesito: pagamento IRAP da parte dei medici di assistenza primaria
 

                 E’ noto che con sentenza n. 03/03/07 depositata il 30 gennaio 2007 la Commissione Tributaria Regionale del Molise, sede di Campobasso, ha rigettato l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di rimborso dell’Irap avanzata da un medico di medicina generale addetto alla assistenza primaria.

               La sentenza, rigettando l’appello dell’Ufficio, conferma quindi il diritto al rimborso dell’imposta per assenza dei presupposti impositivi.

               E’ il caso altresì di segnalare che la Corte di Cassazione, con undici sentenze emesse qualche mese addietro ha sancito taluni principi in materia rimborso Irap: in particolare la Corte ha respinto la tesi secondo cui l’attività professionale è sempre esente dall’imposta, evidenziando che , affinché ci sia organizzazione, e quindi sussista il presupposto dell’imposta, occorre che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, ponendo comunque un onere probatorio a carico del contribuente. La Corte ha altresì precisato che l’adesione ai condoni intervenuti negli anni passati esclude la possibilità di rimborso dell’Irap.

                Sulla scorta di tali principi, i medici di medicina generale addetti alla assistenza primaria, privi del requisito organizzativo nei termini indicati nelle sentenze suddette, avrebbero diritto, in esito ai ricorsi già promossi, al rimborso dell’irap versata. Tuttavia le sentenze in parola riconoscono l’assenza del presupposto impositivo in ipotesi limitate rispetto a quanto avveniva presso talune corti di merito. La Corte di Cassazione afferma in buona sostanza che manca il presupposto impositivo solo nel caso in cui si rinvengano beni strumentali limitati.

                 In considerazione di ciò, e considerato che allo stato non esiste alcuna modifica legislativa delle norme impositive, l’IRAP appare ancora dovuta salvo a chiedere il rimborso e promuovere successivo ricorso in assenza evidente dei presupposti impositivi. La via opposta, e cioè quella di non pagare l’imposta, potrebbe comportare il rischio di pagamento delle sanzioni, qualora in esito all’accertamento dell’ufficio, opposto dinanzi alle Commissioni Tributarie, il ricorso dovesse avere esito negativo.

Questo è il mio parere.

                                                                       Avv. Antonio Puliatti