AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DEGLI STUDI DI MG

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Alcuni iscritti ci chiedono dei chiarimenti circa la normativa che regola  l’apertura degli studi di M.G, per problemi e conteziosi insorti con alculne ASL.

A tal propositi chiariamo:

Gli studi professionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non devono essere autorizzati 

E’ stata pubblicata sul BUR Lazio n. N. 93 – Supplemento n. 1 del 12/11/2013 la Deliberazione 5 novembre 2013, n. 368 “Linee guida propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore degli studi medici di cui all’art.4, comma 2, L.R. n.4/2003 nonché all’esercizio dell’attività sanitaria per le ulteriori tipologie di studi medici non riconducibili a predetta fattispecie” – Integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.73 del 8 febbraio 2008.

 

Nella Delibera si riporta la Definizione di studio medico e relativa distinzione con l’ambulatorio medico caratterizzando lo studio medico quale struttura “in cui si esercita un’attività sanitaria, in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo”. Di conseguenza “tutti coloro che siano in possesso di valido titolo, che abiliti per legge a svolgere un’attività sanitaria, anche in via autonoma, possono aprire il proprio studio professionale”, senza obbligo di conseguire preventivamente la relativa autorizzazione all’esercizio.

 

Sono esclusi dal regime autorizzativo di cui alla L.R. n.4/2003 e successivi provvedimenti attuativi gli studi professionali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché gli studi medici ove il singolo professionista medico o più professionisti medici o più professionisti medici associati, anche di diversa area medica, esercitano ciascuno in forma autonoma e sotto la propria esclusiva responsabilità, l’attività professionale erogando prestazioni non invasive e come tali non implicanti un rischio per la sicurezza del paziente