ANCORA SULL’IRAP

Print Friendly

GRANDE VITTORIA SMI

con ordinanza n. 958/2014 la Corte di cassazione, in accoglimento delle deduzioni di questo studio, ha rigettato l’appello promosso dalla agenzia delle entrate avverso una sentenza che riconosceva ad un medico di AP il diritto al rimborso dell’IRAP precisando che ” la sussistenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sè provi l’assunto dell’agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto nell’interesse della sanità pubblica ad un’efficienza e continuità del servizio”, in tal modo riconoscendo la peculiarità dell’attività del medico di base che in effetti è inserito in una organizzazione altrui quale è il SSN

avv. Antonio Puliatti