CERTIFICATI INAIL: il parere del nostro legale

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Ancora dispute sulle certificazioni INAIL: assolutamente infondate le pretese di quanti affermano che "le attività di certificazione attestanti lo stato di incapacità temporanea al lavoro rientrano nell’ambito di quelle per le quali il medico di famiglia percepisce specifico compenso da parte del SSN in relazione al contratto collettivo nazionale per la medicina generale".
Tali certificati godono di un inquadramento giuridico del tutto particolare, di cui riportiamo una dettagliata disamina da parte del nostro Ufficio Legale. Quesito: rilascio certificati medici per infortunio e relativo pagamento
 
                In ordine alle certificazioni INAIL ed al relativo pagamento, giova ribadire e segnalare quanto già esposto in precedenti pareri.

               E’ noto che in ordine ai c.d. infortuni sul lavoro, ovvero in caso di malattie professionali le relative prestazioni dovrebbero essere rese dall’Inail direttamente, ovvero come in realtà accade tramite il S.S.N. ( v. DPR1124/1965)

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              In base alle disposizioni  della legge n. 833/1978, l’attività curativa – sia medica che chirurgica – è demandata alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Restano di competenza dell’Istituto assicuratore le prestazioni medico-legali di controllo, di accertamento e valutazione dell’inabilità. In deroga alle stesse disposizioni e a norma dell’art. 12 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sono stati riattribuiti all’Istituto assicuratore gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché – mediante apposite convenzioni con le regioni – le prime cure ambulatoriali.
               Prevede in particolare l’art. 94 del DPR 1124/1965 << Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all’ Istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalità da parte dell’ Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall’ Istituto assicuratore.
L’ Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedali.
I medici degli ospedali hanno l’ obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell’ art. 88.>>
 
           In materia di certificazioni rilasciate, o dal rilasciare, da parte di medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN sono intervenute diverse pronunzie giurisprudenziali.  Segnaliamo le più rilevanti ai fini che qui interessano:

Cass. Civ. sez. Lavoro 30.08.1995 n. 9171

"In attesa dell’emanazione della disciplina – prevista dall’art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina medico-legale attribuite alle U.S.L. dalla stessa legge n. 833 del 1978, l’I.N.A.I.L. conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali per l’istruttoria delle pratiche previdenziali; pertanto, ove di fatto si avvalga dei servizi medico-legali di una U.S.L., in mancanza della prevista convenzione con essa, è tenuto a rimborsare all’assicurato l’importo del compenso, al quale ha comunque diritto il medico convenzionato con l’U.S.L., per il rilascio del certificato relativo all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale."

Cass. Civ. sez. Lavoro 01.02.1993 n. 1175

"La persistente titolarità in capo all’I.N.A.I.L. dell’attività medico-legale relativa alle pratiche previdenziali, ai sensi delle disposizioni transitorie dei commi secondo e terzo dell’art. 75 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, derivante dalla omessa emanazione (prevista entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 1980) della legge sulla disciplina degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle UU.SS.LL. ai sensi dell’art. 14 lett. q) della stessa legge, comporta che ove, in assenza di una convenzione con dette unità, l’I.N.A.I.L. ne utilizzi in via di fatto i servizi per l’istruzione delle suddette pratiche, legittimamente il medico convenzionato con l’U.S.L. pretende dall’infortunato sul lavoro il compenso per l’attività certificativa svolta – atteso che tale attività, gratuitamente dovuta dall’I.N.A.I.L. ai propri assicurati, non rientra fra quelle compensate dal trattamento economico stabilito per i medici a rapporto convenzionale a norma dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 – restando peraltro fermo, stante la detta gratuità (ex art. 57, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978) delle prestazioni dovute dall’I.N.A.I.L. all’assicurato, il diritto di quest’ultimo ad ottenere dall’istituto previdenziale il rimborso di quanto versato al proprio medico curante convenzionato con l’U.S.L.. "

Cass. Civ. sez. Lavoro 23.05.1992 n. 6191

"L’I.N.A.I.L., che in via transitoria – data la mancata emanazione, prevista dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, della legge statale sull’attribuzione alle U.S.L. delle competenze in materia di medicina legale ai sensi dell’art. 14 lett. Q) della stessa legge – conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali per l’istruttoria delle pratiche previdenziali, per cui si avvale in via di fatto dei servizi medico-legali della U.S.L., pur in assenza della prevista convenzione con quest’ultima, è tenuto a rimborsare all’assicurato l’importo dei compensi professionali corrisposti al medico curante convenzionato con la U.S.L. per il rilascio di certificati medici relativi ad infortunio sul lavoro, attinenti a prestazioni non compensate dal trattamento economico previsto dal rapporto convenzionale tra il sanitario e la U.S.L."

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             Da quanto esposto si ricava che per la redazione delle certificazioni relative ad infortunio da parte dei medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN, è dovuto un apposito compenso, anche se detta redazione possa rientrare tra gli obblighi convenzionali del medico MG.

Del resto è questo anche il senso della recente convenzione stilata con l’INAIL e sottoscritta anche da Codesta O.S.. Con circolare n. 39 del 18 settembre 2007 l’INAIL ha  chiarito i punti essenziali dell’accordo e talune sedi locali (v. es. Venezia) hanno già approntato la relativa modulistica.

Non ritengo quindi corretta l’affermazione secondo cui “ le attività di certificazione attestanti lo stato di incapacità temporanea al lavoro rientrano nell’ambito di quelle per le quali il medico di famiglia percepisce specifico compenso da parte del SSN in relazione al contratto collettivo nazionale per la medicina generale”  in riferimento alle certificazioni INAIL.

Una ulteriore precisazione occorre fare in ordine al richiamo dell’art. 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33, che ha convertito in legge  il decreto-legge n. 663/79, poi modificato dall’art. 15 delle legge 23.04.1981 n. 155 (che per opportuna conoscenza si allega), che, a mio avviso, concerne diversa fattispecie.

            Questo è il mio parere.

                                                                          Avv. Antonio Puliatti

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