Smi-Lazio: Sintesi Provvedimenti Normativi sulle nuove Vaccinazioni Obbligatorie. Consulta il Documento

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Il razionale dei recenti provvedimenti normativi (Legge del 31 luglio 2017, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”; Circolare MIN SAN N° 0025233-16/08/2017), è di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie ad elevata contagiosità e a rischio epidemico, al fine di raggiungere e mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato dall’OMS per garantire la c.d. “immunità di gregge”.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

In relazione alla situazione epidemiologica e allo stato dell’evoluzione tecnico-scientifica attuali, il numero delle vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età passa da 4 a 10.

Fino a luglio 2017 erano infatti obbligatorie le seguenti vaccinazioni

  1. vaccinazione anti-difterica: legge 6 giugno 1939, n. 891;

  2. vaccinazione anti-tetanica: legge 5 marzo 1963, n. 292;

  3. vaccinazione anti-poliomielitica: legge 4 febbraio 1966, n. 51;

  4. vaccinazione anti-epatite virale B: legge 27 maggio 1991, n. 165.

Con l’attuale intervento normativo le dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita, sono le seguenti:

  1. anti-poliomielitica

  2. anti-difterica

  3. anti-tetanica

  4. anti-epatite B

  5. anti-pertosse

  6. anti-Haemophilus influenzae tipo b

  7. anti-morbillo

  8. anti-rosolia

  9. anti-parotite

  10. anti-varicella

Tali vaccinazioni sono, pertanto, obbligatorie e gratuite e devono essere offerte in maniera attiva e gratuita, secondo le specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, per i nati dal 2001 in poi.

Si precisa, in particolare, che il richiamo contro difterite-tetano-pertosse-polio nell’adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall’ultima dose del vaccino anti-difterite-tetano-pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età.

VACCINAZIONI RACCOMANDATE PER I MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA ZERO E SEDICI ANNI

Rivestono una elevata importanza di Sanità Pubblica in termini di protezione dell’individuo e della comunità:

  1. anti-meningococcica B

  2. anti-meningococcica C

  3. anti- pneumococcica

  4. anti-rotavirus (la vaccinazione antirotavirus è particolarmente importante nei primi anni di vita per prevenire le gastroenteriti da rotavirus che possono assumere anche quadri molto severi. Il ciclo vaccinale sarà a 2 o 3 dosi a seconda del prodotto impiegato).

Altre vaccinazioni non rientranti nelle norme di cui sopra ma offerte in maniera gratuita ed attiva:

Nel PNPV 2017-2019 sono altresì indicate in offerta attiva e gratuita anche:

  1. antipapilloma virus (HPV) negli undicenni

  2. anti-meningococcica tetravalente ACWY nell’adolescenza, che ovviamente mantengono il loro importante ruolo nel sistema di prevenzione nazionale.

ESONERI PER CHI HA CONTRATTO LE MALATTIE NATURALI, OMISSIONI E DIFFERIMENTI

Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale. In genere, di norma e nei limiti delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, chi ha già contratto una delle malattie per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, adempie agli obblighi vaccinali, mediante la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione. Ove tali vaccini non siano disponibili, la profilassi sarà completata utilizzando vaccini combinati.

Si precisa al riguardo che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata.

La prescrizione per la ricerca del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria è da considerarsi solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiamo, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è prevista gratuità per tali test, che sono, quindi, a carico dell’assistito.

La vaccinazione obbligatoria può essere OMESSA solo se:

  1. Il soggetto ha già contratto la malattia naturale;

  2. ove sussista un “accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni”. La controindicazione alla vaccinazione deve essere coerente con quanto indicato nel seguente documento ufficiale Ministero della Salute:

La Guida alle Controindicazioni alle Vaccinazioni ediz. 2009, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ pubblicazioni_1947_allegato.pdf.

Una malattia acuta anche grave e/o febbrile può costituire motivo di differimento temporale (posticipare la data della vaccinazione) ma non di esonero. Le cause di esonero temporaneo o permanente devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e devono essere rilasciate a titolo gratuito.

È prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per le inadempienze vaccinali e l’esclusione dalla frequenza di asili nido e scuole materne. La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di riscontro della inadempienza.

COSA SUCCEDE ALLA ATTO DI ISCRIZIONE DI UN MINORE A SCUOLA?

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È COMPITO DELLA SCUOLA RICHIEDERE:

a) La presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal Decreto-Legge in base all’età: copia del Libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL, ovvero il Certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata e rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;

b) L’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie. L’ assistito (il genitore o tutore) può altresì presentare, all’ atto di iscrizione, la prenotazione della vaccinazione risultante non eseguita.

ESONERO:

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, nelle evenienze descritte sopra, potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi (fac-simile per la presentazione della documentazione in Allegato 1 circ. MIN San del 16 agosto 2017):

  1. Copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal Decreto ministeriale del 15 dicembre 1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL;

  2. Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.

  3. (Consulta la Circolare Vaccini – Agosto 2017)

Cristina Patrizi

Responsabile Regionale Area Convenzionata SMI-Lazio

 

 

 

 

 

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