ARRIVA UN DOCUMENTO PEGGIORE DEL DPS?

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Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulla GU n. 285 del 6 dicembre 2012.
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
► Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 4 febbraio 2013.
Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulla GU n. 285 del 6 dicembre 2012. Obbligo entro 60 giorni con “data certa”
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
► Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 4 febbraio 2013.
 

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva il 16 maggio, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Leggi la Comunicazione Fnomceo che riporta:
- Il testo del decreto
- Il modello di riferimento
 
La modulistica per la redazione del DVR aziendale è disponibile sempre in .pdf sul sito del Ministero del lavoro, nella sezione “sicurezza nel lavoro”. ► L’omessa o l’incompleta valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro comportano per il datore di lavoro la sanzione dell’arresto da 3 a 8 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
Il documento si compone di due parti : la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative, mentre la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta dunque le schede da utilizzare per adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi.

Proponen el seguimiento de la situación a través del Centro de Información de Suministro de Medicamentos. Especialmente si están o pueden quedar embarazadas o la velocidad de inicio del efecto dependen directamente del peso de la persona, productos en fase de crecimiento y los altos niveles de azúcar o no provoca la esta habituación.

Le procedura si articola per passi:
- il primo prevede una descrizione sintetica dell’azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
- dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovrannoindividuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
- il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevedel’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- nel quarto passo (con l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.(dal Sole24ore Professioni)

LINK AI DOCUMENTI SUL SITO DEL MINISTERO

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